Art. 52 
Modifiche all'articolo 16 (Destinazione d'uso delle sedi e dei locali
  associativi) della legge regionale n. 34 del 2002. 
  1. Il comma 2 dell'articolo 16 della  legge  regionale  9  dicembre
2002, n. 34  (Norme  per  la  valorizzazione  delle  associazioni  di
promozione sociale. abrogazione della legge regionale 7  marzo  1995,
n.   10   (Norme   per   la   promozione    e    la    valorizzazione
dell'associazionismo)) e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'insediamento delle associazioni e' subordinato alla  verifica
dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di  sicurezza,  non
comporta il mutamento d'uso delle unita' immobiliari esistenti  e  il
pagamento del contributo di costruzione ed e' attuato, in assenza  di
opere edilizie, senza titolo abilitativo.».