Art. 53 
Modifiche all'articolo 4 (Ambito di applicazione  delle  norme  sulla
  procedura di V.I.A.)  della legge regionale n. 9 del 1999. 
  1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1999,
n.  9  (Disciplina  della  procedura  di   valutazione   dell'impatto
ambientale) e' sostituito dal seguente: 
  «1. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi del Titolo
III: 
    a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1,
A.2 e A.3; 
    b) i progetti di  nuova  realizzazione  elencati  negli  Allegati
13.1, 13.2 e 13.3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle
seguenti aree individuate al punto 2 dell'allegato D: 
      1) zone umide; 
      2) zone costiere; 
      3) zone montuose e forestali; 
      4) aree naturali protette, comprese le aree contigue,  definite
ai sensi della vigente normativa; 
      5) zone classificate o  protette  dalla  vigente  legislazione;
aree designate SIC (Siti di  importanza  comunitaria)  in  base  alla
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna selvatiche e  aree  designate  ZPS  (Zone  di  protezione
speciale) in base alla direttiva  79/409/CEE  del  Consiglio,  del  2
aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici; 
      6) zone nelle quali gli standard di qualita'  ambientale  della
legislazione comunitaria sono gia' stati superati; 
      7) zone a forte densita' demografica; 
      8) zone di importanza storica, culturale e archeologica; 
      9) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei  laghi  e  delle
acque pubbliche; 
      c) i progetti di nuova realizzazione  elencati  negli  Allegati
13.1, 13.2 e 13.3 qualora lo  richieda  l'esito  della  procedura  di
verifica (screening) di cui al Titolo II; 
      d) i progetti elencati negli Allegati 13.1, 13.2 e 13.3 qualora
essi siano realizzati in ambiti territoriali in cui entro  un  raggio
di un chilometro per i progetti puntuali o entro  una  fascia  di  un
chilometro per i progetti lineari siano localizzati interventi,  gia'
autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, appartenenti alla
medesima tipologia progettuale; 
      e) i progetti rientranti nel campo di applicazione del  decreto
legislativo 17  agosto  1999,  n.  334  (Attuazione  della  direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli  di  incidenti  rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose); 
  f)  qualora   il   proponente   valuti   che   lo   richiedano   le
caratteristiche  dell'impatto  potenziale  ai  sensi  del   punto   3
dell'Allegato D.».