Art. 53 Modifiche all'articolo 4 (Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di V.I.A.) della legge regionale n. 9 del 1999. 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) e' sostituito dal seguente: «1. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi del Titolo III: a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3; b) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati 13.1, 13.2 e 13.3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle seguenti aree individuate al punto 2 dell'allegato D: 1) zone umide; 2) zone costiere; 3) zone montuose e forestali; 4) aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente normativa; 5) zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e aree designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici; 6) zone nelle quali gli standard di qualita' ambientale della legislazione comunitaria sono gia' stati superati; 7) zone a forte densita' demografica; 8) zone di importanza storica, culturale e archeologica; 9) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche; c) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati 13.1, 13.2 e 13.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II; d) i progetti elencati negli Allegati 13.1, 13.2 e 13.3 qualora essi siano realizzati in ambiti territoriali in cui entro un raggio di un chilometro per i progetti puntuali o entro una fascia di un chilometro per i progetti lineari siano localizzati interventi, gia' autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale; e) i progetti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose); f) qualora il proponente valuti che lo richiedano le caratteristiche dell'impatto potenziale ai sensi del punto 3 dell'Allegato D.».