Art. 54 Modifiche all'articolo 4-ter (Soglie dimensionali) della legge regionale n. 9 del 1999 1.Il comma 1 dell'articolo 4 ter della legge regionale n. 9 del 1999, e' sostituito dal seguente: «1. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del 50 per cento nel caso in cui i progetti ricadono all'interno delle aree di cui all' articolo 4, comma 1, lett. b).».