Art. 54 
 
Modifiche  all'articolo  4-ter  (Soglie  dimensionali)  della   legge
                       regionale n. 9 del 1999 
 
  1.Il comma 1 dell'articolo 4 ter della legge  regionale  n.  9  del
1999, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le soglie dimensionali definite ai sensi della  presente  legge
sono ridotte del 50 per cento nel caso in  cui  i  progetti  ricadono
all'interno delle aree di cui all' articolo 4, comma 1, lett. b).».