Art. 55 
 
              Misure per favorire la ripresa economica 
 
  1.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'articolo  15   della   legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme  per  la  ricostruzione  nei
territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012),  i  termini
di validita' dei titoli edilizi in essere alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge sono prorogati secondo i termini  di  cui
ai commi seguenti. 
  2. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi  di
costruire, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati  entro  la
data di pubblicazione della presente legge o gia' prorogati entro  la
medesima data, sono prorogati di due anni. 
  3. La proroga dei termini di cui al comma 2 si applica  anche  alle
DIA e alle SCIA presentate alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  4. La proroga di cui al presente articolo non si applica  nel  caso
di entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche ai sensi
dell'articolo 19, comma 6. 
  5. I fabbricati adibiti ad esercizio  di  impresa,  esistenti  alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere
frazionati  in  piu'  unita'  autonome  produttive,  nell'ambito  dei
procedimenti di cui agli articoli 5 e 7 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 160 del  2010,  attraverso  la  presentazione  di
apposita SCIA. Il frazionamento puo'  essere  attuato  in  deroga  ai
limiti dimensionali e  quantitativi  stabiliti  dalla  pianificazione
urbanistica vigente, nel rispetto degli  usi  dichiarati  compatibili
dai medesimi piani e della disciplina dell'attivita' edilizia di  cui
all'articolo 9, comma 3, della presente legge.