Art. 57 
 
              Procedimenti in corso e norme transitorie 
 
  1. I procedimenti relativi all'attivita' edilizia,  in  corso  alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono  conclusi  ed  i
relativi provvedimenti acquistano efficacia secondo  le  disposizioni
delle leggi regionali previgenti, fatta salva  la  facolta'  per  gli
interessati  di  riavviare  il  procedimento  nell'osservanza   della
presente legge. Si intendono in corso i  procedimenti  per  i  quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge: 
    a) sia stata presentata la domanda per il rilascio  del  permesso
di costruire; 
    b) sia stata presentata al Comune la DIA o la SCIA; 
    c)  sia  stata  presentata  la  domanda  per  il   rilascio   del
certificato di conformita' edilizia e di agibilita'. 
  2. Le sanzioni previste dalla  presente  legge  si  applicano  agli
illeciti commessi in data successiva alla sua entrata in vigore. 
  3. Fatti salvi i procedimenti in corso, dalla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  cessano  di   avere   efficacia   le
deliberazioni con  cui  i  Comuni  hanno  sottoposto  a  permesso  di
costruire gli interventi di restauro e risanamento  conservativo,  di
ristrutturazione edilizia e i mutamenti d'uso senza opere,  ai  sensi
del previgente articolo 8, comma 2, della legge regionale 25 novembre
2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia). 
  4. In fase di prima applicazione, l'articolo  12,  comma  2,  della
presente legge si applica per le definizioni  tecniche  uniformi  per
l'urbanistica e l'edilizia di cui all'Allegato A della  deliberazione
dell'Assemblea legislativa 4  febbraio  2010,  n.  279  (Approvazione
dell'atto di coordinamento sulle definizioni  tecniche  uniformi  per
l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione  necessaria  per  i
titoli abilitativi edilizi  (art.  16,  comma  2,  lettera  c),  L.R.
20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23,  comma  3,  L.R.  31/2002).  Il
termine per il recepimento,  previsto  dalla  medesima  disposizione,
decorre  dalla  data  di  pubblicazione  sul   Bollettino   ufficiale
Telematico  della  Regione  Emilia-Romagna  (BURERT)  della  presente
legge. Decorso inutilmente tale termine, per salvaguardare l'immutato
dimensionamento  dei  piani  vigenti,   i   Comuni   approvano,   con
deliberazione del Consiglio comunale, coefficienti e altri  parametri
che assicurino l'equivalenza tra le definizioni  e  le  modalita'  di
calcolo  utilizzate  in  precedenza  dal  piano  e  quelle   previste
dall'atto di coordinamento tecnico regionale.