Art. 6 
 
      Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio 
 
  1.  I  Comuni  istituiscono,  in  forma  singola  ovvero  in  forma
associata negli ambiti ottimali di cui  all'articolo  6  della  legge
regionale  n.  21  del  2012,  la   Commissione   per   la   qualita'
architettonica e il paesaggio, quale  organo  consultivo  cui  spetta
l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine  agli
aspetti compositivi ed architettonici degli  interventi  ed  al  loro
inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale. 
  2. La Commissione si esprime: 
    a) sul rilascio dei provvedimenti comunali  in  materia  di  beni
paesaggistici; 
    b) sugli interventi edilizi  sottoposti  a  SCIA  e  permesso  di
costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e
testimoniale individuati dagli  strumenti  urbanistici  comunali,  ai
sensi dell'articolo A-9, commi  1  e  2,  dell'Allegato  della  legge
regionale n. 20  del  2000,  ad  esclusione  degli  interventi  negli
immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.
137); 
    c)  sull'approvazione  degli   strumenti   urbanistici,   qualora
l'acquisizione del parere sia prevista dal Regolamento Urbanistico ed
Edilizio (RUE). 
  3. Il Consiglio comunale, con il RUE, definisce la  composizione  e
le  modalita'  di  nomina  della  Commissione,  nell'osservanza   dei
seguenti principi: 
    a) la Commissione costituisce organo a  carattere  esclusivamente
tecnico, con componenti solo esterni all'amministrazione comunale,  i
quali  presentano  una  elevata   competenza,   specializzazione   ed
esperienza nelle materie richiamate al comma 1; 
    b) pareri sono espressi in ordine  agli  aspetti  compositivi  ed
architettonici degli interventi, tra cui l'accessibilita', usabilita'
e fruibilita' degli edifici esaminati, ed  al  loro  inserimento  nel
contesto urbano, paesaggistico e ambientale; 
    c) la Commissione all'atto  dell'insediamento  puo'  redigere  un
apposito documento guida sui principi e  sui  criteri  compositivi  e
formali di riferimento per l'emanazione dei pareri; 
    d) il professionista incaricato puo'  motivatamente  chiedere  di
poter  illustrare  alla  Commissione  il  progetto  prima  della  sua
valutazione. 
  4.  Le  determinazioni  conclusive  del  dirigente  preposto   allo
Sportello unico  non  conformi,  anche  in  parte,  al  parere  della
Commissione  sono  immediatamente  comunicate  al  Sindaco   per   lo
svolgimento del riesame di cui all'articolo 27.