Art. 9 
 
                         Titoli abilitativi 
 
  1. Fuori dai casi di cui all'articolo  7,  le  attivita'  edilizie,
anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro
realizzazione  e'  subordinata,  salvi  i  casi  di   esonero,   alla
corresponsione del contributo di costruzione.  Le  definizioni  degli
interventi edilizi sono  contenute  nell'Allegato  costituente  parte
integrante della presente legge. 
  2. I titoli abilitativi sono la SCIA e il  permesso  di  costruire.
Entrambi sono  trasferibili  insieme  all'immobile  ai  successori  o
aventi causa. I titoli abilitativi  non  incidono  sulla  titolarita'
della  proprieta'  e  di  altri  diritti  reali  e   non   comportano
limitazioni dei diritti dei terzi. 
  3. I titoli abilitativi  devono  essere  conformi  alla  disciplina
dell'attivita' edilizia costituita: 
    a) dalle leggi  e  dai  regolamenti  in  materia  urbanistica  ed
edilizia; 
    b) dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica vigenti e adottati; 
    c) dalle discipline di settore aventi incidenza sulla  disciplina
dell'attivita' edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente di  cui
all'articolo 11; 
    d) dalle  normative  sui  vincoli  paesaggistici,  idrogeologici,
ambientali  e  di  tutela  del  patrimonio  storico,   artistico   ed
archeologico, gravanti sull'immobile. 
  4. La verifica di conformita', di cui al comma 3, lettere b) e  d),
e' effettuata  rispetto  alle  sole  previsioni  degli  strumenti  di
pianificazione urbanistica comunale, qualora  siano  stati  approvati
come  carta   unica   del   territorio,   secondo   quanto   disposto
dall'articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2000. 
  5. Nei casi in cui per la formazione del titolo abilitativo  o  per
l'inizio dei lavori la normativa vigente  prevede  l'acquisizione  di
atti o pareri di organi  o  enti  appositi,  ovvero  l'esecuzione  di
verifiche   preventive,   essi   sono   comunque   sostituiti   dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni  di
tecnici abilitati relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
presupposti  previsti  dalla  legge,  dagli   strumenti   urbanistici
approvati e adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo
del titolo, salve  le  verifiche  successive  degli  organi  e  delle
amministrazioni competenti. Il presente comma non trova  applicazione
relativamente: 
    a) agli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla
tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; 
    b) agli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla
difesa  nazionale,   alla   pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza,  all'amministrazione  della  giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti  concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco; 
    c) agli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in  zone
sismiche, di cui alla legge regionale 30 ottobre 2008, n.  19  (Norme
per la riduzione del rischio sismico); 
    d) agli atti imposti dalla normativa comunitaria. 
  6. L'efficacia dei titoli abilitativi e' sospesa nei  casi  di  cui
all'articolo 90, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro).