Art. 2 
 
         Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 
       22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) 
 
  1. L'articolo 12 della legge  regionale  n.  12/1995  e  successive
modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Revisore unico dei conti). -  1.  Per  gli  enti  di  cui
all'articolo 15 e' previsto un revisore  unico  dei  conti,  nominato
dalla giunta regionale e scelto tra i revisori  legali  iscritti  nel
registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27  gennaio
2010, n. 39 (Attuazione della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle
revisioni legali dei conti  annuali  e  dei  conti  consolidati,  che
modifica le direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la
direttiva 84/253/CEE). 
  2. La giunta regionale procede alla nomina del revisore di  cui  al
comma 1  fra  coloro  che  hanno  presentato  domanda.  A  tal  fine,
centoventi giorni prima  della  scadenza  dell'incarico  di  revisore
unico dei conti, la giunta regionale emana un avviso pubblico. 
  3. Si osservano, in quanto applicabili,  le  norme  in  materia  di
ineleggibilita' e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice
civile. 
  4. Il revisore unico  dei  conti  resta  in  carica  quattro  anni,
esercita  la  vigilanza  sulla  gestione  contabile   e   finanziaria
dell'ente, valutandone la conformita'  dell'azione  e  dei  risultati
alle norme che disciplinano l'attivita' dell'ente e  ai  principi  di
buon andamento  della  pubblica  amministrazione  principalmente  per
quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicita'. 
  5. In particolare il revisore unico dei conti: 
  a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa  nonche'
l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ente; 
  b) esprime un parere sul bilancio di previsione,  sull'assestamento
e sulle variazioni allo stesso; 
  c) redige la relazione al conto consuntivo; 
  d) vigila, anche  attraverso  l'esame  amministrativo-contabile  di
atti gia'  efficaci,  sulla  regolarita'  dell'amministrazione  e  in
particolare controlla la regolarita' delle procedure per i  contratti
e le convenzioni. 
  6. Il revisore unico comunica i risultati delle verifiche di  cassa
e dell'attivita' di vigilanza previste dal comma 5, lettere a) e  d),
al presidente dell'ente. 
  7. Il revisore unico puo' partecipare senza diritto  di  voto  alle
riunioni dell'organo collegiale, della cui convocazione deve essergli
data notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti dello
stesso organo. 
  8. Il revisore unico dei  conti,  per  l'esercizio  delle  funzioni
indicate ai commi 4 e 5 puo' procedere ad attivita' di  ispezione  ed
ha libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'ente. 
  9. Al revisore unico dei conti spetta un compenso annuo,  al  lordo
delle ritenute di legge e comprensivo di ogni onere  e  spesa,  fatti
salvi l'IVA ed i contributi integrativi per  le  casse  previdenziali
dei professionisti, qualora dovuti, pari a euro 5.200,00.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 producono i propri  effetti  a
decorrere dal primo rinnovo  dell'incarico  di  revisione  dei  conti
successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle   disposizioni
medesime.