Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. Gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili, adottano il regime di contabilita' economico-patrimoniale a partire dall'anno successivo all'approvazione da parte della giunta regionale degli schemi di bilancio. 2. Nelle more dell'adozione degli atti di cui al comma 1, per gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni rimane in vigore il sistema di contabilita' finanziaria.