Art. 7 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Gli enti di gestione delle  aree  protette  di  cui  alla  legge
regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed  integrazioni,  ai
fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili, adottano il regime di
contabilita' economico-patrimoniale a  partire  dall'anno  successivo
all'approvazione da parte della  giunta  regionale  degli  schemi  di
bilancio. 
  2. Nelle more dell'adozione degli atti di cui al comma 1,  per  gli
enti di gestione delle aree protette di cui alla legge  regionale  n.
12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni rimane  in  vigore
il sistema di contabilita' finanziaria.