Art. 4 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 14/2007, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Costituzione in giudizio). - 1. La giunta regionale, nell'ambito delle attivita' ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera e) dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalita' organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi procedimenti.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 12 agosto 2013 p. Cota Il vice presidente: Fratin (Omissis).