Art. 4 
 
           Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 
                        18 giugno 2007, n. 14 
 
  1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 14/2007, e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 7-bis (Costituzione in giudizio). - 1. La  giunta  regionale,
nell'ambito delle attivita' ad essa spettanti ai sensi  dell'articolo
56, comma 2, lettera e) dello Statuto regionale, valuta l'adozione di
misure legali volte alla tutela dei diritti e  degli  interessi  lesi
dalla  criminalita'  organizzata   e   mafiosa,   ivi   compresa   la
costituzione in giudizio nei relativi procedimenti.». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
    Torino, 12 agosto 2013 
 
                 p. Cota Il vice presidente: Fratin 
 
  (Omissis).