Allegato (articolo 1) 
 
Accordo tra le Regioni Piemonte,  Liguria  e  Valle  d'Aosta  per  le
  modalita' di gestione, organizzazione e funzionamento dell'Istituto
  Zooprofilattico Sperimentale 
 
                             Articolo 1. 
 
 
                             Competenze 
 
    1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale  del  Piemonte,  della
Liguria e della Valle d'Aosta, di seguito denominato Istituto,  fatte
salve le attribuzioni e le competenze statali, opera  come  strumento
tecnico  -  scientifico  delle  Regioni  Piemonte,  Liguria  e  Valle
d'Aosta, garantendo  gratuitamente  alle  aziende  sanitarie  locali,
secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni
e la collaborazione necessarie  all'espletamento  delle  attivita'  a
tutela della sanita' umana, della sanita' e  del  benessere  animale,
della   sicurezza   alimentare   e   dell'igiene   delle   produzioni
zootecniche. 
    2. L'Istituto  e'  tenuto  in  via  ordinaria  ad  assicurare  le
funzioni previste dal decreto del Ministero 16 febbraio 1994, n.  190
e dal  decreto  Ministeriale  27  febbraio  2008  (Attribuzione  agli
Istituti  Zooprofilattici  Sperimentali  di  compiti   di   controllo
ufficiale  in  materia  di  analisi   chimiche,   microbiologiche   e
radioattive su alimenti di origine vegetale non  trasformati)  e,  in
particolare: 
      a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, la patogenesi e  la
profilassi delle malattie infettive degli animali  e  in  particolare
delle zoonosi; 
      b)  l'esecuzione  degli  esami  e  delle   analisi   necessarie
all'attivita' di controllo sugli  alimenti  di  origine  animale  e/o
vegetale e sull'alimentazione  animale,  nonche'  la  sperimentazione
delle tecnologie e delle  metodiche  necessarie  al  controllo  della
salubrita' degli alimenti di origine animale e/o vegetale; 
      c) gli accertamenti analitici e il supporto tecnico-scientifico
e  operativo  necessari  all'attuazione  dei  piani  di   profilassi,
risanamento ed eradicazione delle malattie degli animali domestici; 
      d) il supporto tecnico scientifico e  operativo  all'azione  di
farmacovigilanza veterinaria; 
      e) la ricerca in materia di igiene degli  allevamenti  e  delle
produzioni zootecniche e  il  supporto  tecnico  scientifico  per  le
azioni di  difesa  sanitaria  e  di  miglioramento  delle  produzioni
animali; 
      f) la sorveglianza  epidemiologica  nell'ambito  della  sanita'
animale, dell'igiene delle produzioni zootecniche e dell'igiene degli
alimenti di origine animale e/o vegetale; 
      g) l'attuazione di iniziative e programmi  per  l'aggiornamento
del personale sanitario e di altri operatori; 
      h)  la  realizzazione  di  ricerche  per  lo   sviluppo   delle
conoscenze nel settore dell'igiene, della sanita' veterinaria e della
sicurezza alimentare; 
      i) il controllo sostanziale, di  tipo  tecnico-scientifico  sui
laboratori che assicurano le attivita' di autocontrollo,  secondo  le
modalita' e le tariffe determinate dalla  Regione  Piemonte  d'intesa
con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta. 
    3. D'intesa con le regioni e  le  province  autonome  competenti,
l'Istituto  puo'  associarsi  ad   altri   Istituti   zooprofilattici
sperimentali  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  produzione,
immissione  in  commercio  e  distribuzione  di  medicinali  e  altri
prodotti necessari alle attivita' di sanita' pubblica veterinaria. 
    4.  L'Istituto,  in  relazione   allo   svolgimento   delle   sue
competenze, puo' stipulare convenzioni o contratti di consulenza  per
la fornitura di servizi e per l'erogazione di  prestazioni  ad  enti,
associazioni, organizzazioni pubbliche e  private,  nel  rispetto  di
quanto disposto dall'articolo 16. La Regione Piemonte,  d'intesa  con
le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, nel  rispetto  delle  indicazioni
ministeriali, su proposta dell'Istituto Zooprofilattico  Sperimentale
del  Piemonte,  Liguria  e  Valle  d'Aosta,  definisce  ed   aggiorna
periodicamente, con proprio provvedimento, le tariffe  relative  alle
prestazioni che comportano il pagamento di un corrispettivo. 
    5. Mediante le convenzioni di cui  al  comma  3  l'Istituto  puo'
svolgere attivita' di supporto tecnico scientifico  e  di  stage  nei
corsi  di  laurea  in   medicina   veterinaria,   nelle   scuole   di
specializzazione, nei dottorati di ricerca e nei master. 
 
                             Articolo 2. 
 
 
                               Organi 
 
    1. L'Istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e'
dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica. 
    2. Sono organi dell'Istituto: 
      a) il Consiglio di Amministrazione; 
      b) il Direttore generale; 
      c) il Collegio dei revisori dei conti. 
 
                             Articolo 3. 
 
 
                    Consiglio di Amministrazione 
 
    1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da quattro membri,
di cui uno designato dal Ministro della  Salute,  uno  dalla  Regione
Piemonte, uno dalla Regione Liguria ed  uno  dalla  Regione  autonoma
Valle d'Aosta. 
    2. I componenti del Consiglio devono essere muniti di diploma  di
laurea magistrale o equivalente e sono  scelti  fra  soggetti  aventi
comprovata professionalita'  ed  esperienza  in  materia  di  sanita'
pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti. 
    3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro  anni;
i componenti possono essere confermati non  piu'  di  una  volta.  Il
Presidente della  Regione  Piemonte  provvede  alla  nomina  ed  alla
convocazione della prima riunione,  nel  corso  della  quale  vengono
eletti, sulla base del criterio della rotazione tra  le  Regioni,  il
presidente ed il vicepresidente. 
    4. In caso di cessazione anticipata di  uno  o  piu'  membri  del
Consiglio di Amministrazione, si provvede alla sostituzione; i  nuovi
nominati restano in  carica  per  il  tempo  residuo  che  rimane  al
Consiglio. 
    5. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione: 
      a) i membri dei Parlamenti europeo e nazionale, dei Consigli  e
delle Giunte delle Regioni interessate; 
      b) coloro che hanno rapporti  commerciali  e  di  servizio  con
l'Istituto; 
      c) coloro che abbiano  lite  pendente  con  l'Istituto  ovvero,
avendo un debito  liquido  ed  esigibile,  siano  stati  regolarmente
costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219  del  codice  civile,
ovvero si trovino nelle  condizioni  di  cui  allo  stesso  articolo,
secondo comma. 
    6. La normativa nazionale in materia di  amministratori  di  enti
pubblici  stabilisce  eventuali  altre  cause  di   incompatibilita',
decadenza, inconferibilita' dell'incarico e  comunque  ostative  alla
nomina dei componenti. 
    7. I componenti del Consiglio di  Amministrazione  cessano  dalle
funzioni in caso di: 
      a) dimissioni volontarie; 
      b) incompatibilita'  non  rimossa  entro  trenta  giorni  dalla
nomina o dal verificarsi della relativa causa; 
      c) condanna con sentenza passata  in  giudicato,  per  uno  dei
reati che comportino la decadenza dalle cariche regionali,  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo  31  dicembre  2012,  n.  235
(Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita'  e  di
divieto di ricoprire cariche elettive  e  di  Governo  conseguenti  a
sentenze definitive di condanna per  delitti  non  colposi,  a  norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190); 
      d)  assenza  ingiustificata  per  tre  sedute  consecutive  del
Consiglio di Amministrazione. 
    8. Entro cinque giorni dalla conoscenza della  sussistenza  delle
condizioni previste dal comma  7,  il  Consiglio  di  Amministrazione
dell'Istituto informa il Presidente della Regione Piemonte, il quale,
nei casi previsti dal comma 7,  lettere  b),  c)  e  d),  provvede  a
contestarne la sussistenza all'interessato, che ha  dieci  giorni  di
tempo  per  controdedurre.  Trascorso  tale  termine,   valutate   le
eventuali  controdeduzioni,  il  Presidente  della  Regione  Piemonte
decide definitivamente. 
    9. Nei confronti del Consigliere  designato  dal  Ministro  della
Salute la contestazione viene  effettuata  con  le  stesse  modalita'
previste  per  i  componenti  di   designazione   regionale   ed   il
procedimento in corso e' segnalato al Ministro. 
 
                             Articolo 4. 
 
 
                    Attribuzioni e funzionamento 
                  del Consiglio di Amministrazione 
 
    1. Il Consiglio  di  Amministrazione  ha  compiti  di  indirizzo,
coordinamento  e  verifica  delle  attivita'  dell'Istituto   ed   in
particolare definisce, sulla base  delle  indicazioni  programmatiche
fornite dalle Regioni e dal Ministero della  Salute,  per  quanto  di
rispettiva competenza, gli indirizzi generali per  la  programmazione
pluriennale dell'ente. 
    2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare: 
      a) entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  dell'ultima
delle tre leggi  regionali  di  approvazione  del  presente  accordo,
provvede alla revisione dello statuto  uniformandolo  alla  normativa
vigente e lo trasmette alla Regione Piemonte per l'approvazione;  ove
il Consiglio di Amministrazione non provveda  entro  il  termine,  la
Regione Piemonte assegna un congruo termine, decorso  inutilmente  il
quale,  sentito  l'Istituto,  nomina  un  apposito  commissario   che
provvede agli atti ed ai provvedimenti necessari entro quarantacinque
giorni; 
      b) entro il termine di cui alla lettera a) adotta, su  proposta
del Direttore generale, il regolamento per l'ordinamento interno  dei
servizi dell'Istituto  e  la  relativa  dotazione  organica;  ove  il
Consiglio di  Amministrazione  non  provveda  entro  il  termine,  la
Regione Piemonte assegna un congruo termine, decorso  inutilmente  il
quale,  sentito  l'Istituto,  nomina  un  apposito  commissario   che
provvede agli atti ed ai provvedimenti necessari entro quarantacinque
giorni; 
      c) adotta il regolamento per la gestione economico  finanziaria
e patrimoniale dell'Istituto predisposto dal Direttore  generale  nel
rispetto dei principi di cui al codice civile; 
      d) approva, su proposta del  Direttore  generale,  il  bilancio
preventivo economico annuale corredato da una nota  illustrativa  che
espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonche'
da un piano che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio
e le relative modalita'  di  finanziamento.  Il  bilancio  preventivo
economico annuale deve essere corredato dalla relazione del  Collegio
dei revisori; 
      e) approva, su proposta del Direttore generale, il bilancio  di
esercizio; 
      f) valuta, sulla base degli obiettivi prefissati, la  relazione
gestionale annuale sull'attivita' svolta  dall'Istituto,  predisposta
dal Direttore generale, trasmettendo allo stesso  Direttore  generale
ed ai Presidenti delle Regioni interessate le relative osservazioni e
conseguentemente decide in ordine ai compensi di cui all'articolo  6,
comma 7. 
    3.  Il  Consiglio  di   Amministrazione,   entro   dieci   giorni
dall'adozione, trasmette i provvedimenti di cui al comma  2,  lettere
a), b), c), d) ed e) alla Regione Piemonte che esercita  le  funzioni
di controllo d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta. 
    4. La Regione Piemonte, anche su richiesta delle Regioni  Liguria
e Valle d'Aosta, puo' incaricare il Consiglio di  Amministrazione  di
svolgere  approfondimenti  e  verifiche  su  aspetti  di  particolare
rilevanza per il funzionamento dell'istituto. 
    5. Il Presidente convoca e presiede il  Consiglio,  ne  dirige  i
lavori assicurandone il buon andamento. Le sedute  del  Consiglio  di
Amministrazione sono valide con la  presenza  della  maggioranza  dei
suoi membri. Le decisioni sono assunte  a  maggioranza  assoluta  dei
presenti. In caso di parita' prevale il  voto  del  Presidente.  Alle
sedute partecipa con funzioni consultive il  Direttore  generale;  il
Direttore  amministrativo  provvede  a  garantire  le   funzioni   di
segreteria. 
    6. Le modalita' di funzionamento del Consiglio di Amministrazione
e la sua articolazione interna costituiscono  oggetto  di  disciplina
statutaria  che  deve   comunque   prevedere   la   possibilita'   di
convocazione straordinaria dell'organo da parte dei Presidenti  delle
Regioni interessate. 
    7.  La  misura  delle  indennita'  spettanti  ai  componenti  del
Consiglio di Amministrazione e al commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 5 e' stabilita d'intesa tra le Regioni Piemonte, Liguria
e Valle d'Aosta. 
 
                             Articolo 5. 
 
 
            Scioglimento del Consiglio di Amministrazione 
 
    1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  anche  su  proposta  del
Ministro della Salute, puo'  essere  sciolto  con  provvedimento  del
Presidente della Regione Piemonte di concerto con i Presidenti  delle
Regioni Liguria e Valle d'Aosta e  d'intesa  con  il  Ministro  della
Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze nel caso di: 
      a) gravi  irregolarita'  nell'amministrazione  ovvero  gravi  e
reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie; 
      b) chiusura del conto economico con una  perdita  superiore  al
venti per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi; 
      c)   impossibilita'   di   funzionamento   degli   organi    di
amministrazione e gestione o situazioni che compromettono il regolare
funzionamento dell'Istituto. 
    2. Con il provvedimento  che  scioglie  il  Consiglio  decade  il
Direttore generale e viene nominato - di concerto  con  i  Presidenti
delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta  e  d'intesa  con  il  Ministro
della Salute  -  un  commissario  straordinario  con  il  compito  di
rimuovere le irregolarita' e sanare la situazione di passivita', sino
alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione. 
    3. Il Consiglio deve essere ricostituito nel termine di  novanta'
giorni dalla data del suo scioglimento. 
 
                             Articolo 6. 
 
 
         Nomina e rapporto di lavoro del Direttore generale 
 
    1. La Regione Piemonte predispone l'avviso per  la  presentazione
delle istanze  da  parte  dei  candidati  alla  carica  di  Direttore
generale e ne cura la pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  vacanza
dell'ufficio o, in sede di prima applicazione, entro sessanta  giorni
dalla  pubblicazione  dell'ultima  delle  tre  leggi   regionali   di
approvazione del presente accordo. 
    2. Il Direttore generale e' scelto tra persone munite di  diploma
di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza  almeno
quinquennale nell'ambito della sanita' pubblica veterinaria nazionale
ed internazionale e della sicurezza degli alimenti ed e' nominato, di
concerto con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, dal Presidente della
Regione Piemonte, sentito il Ministro della Salute, tra i soggetti in
possesso dei requisiti. Ove non  venga  raggiunta  un'intesa  tra  le
Regioni, entro centottanta  giorni  dall'avvio  del  procedimento  di
concertazione,  il  parere  del  Ministro  della   Salute   s'intende
vincolante. 
    3. La predisposizione dell'elenco dei soggetti  in  possesso  dei
requisiti viene svolta da una  commissione  la  cui  composizione  e'
definita d'intesa tra le Regioni  con  apposito  atto  amministrativo
della Regione Piemonte, secondo quanto previsto dall'articolo  3-bis,
comma  3,  del  d.lgs.  502/1992  e   successivi   modificazioni   ed
integrazioni. 
    4.  Il  Direttore   generale,   se   professore   o   ricercatore
universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo  12
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale  e'  esclusivo  e
regolato da contratto quinquennale di  diritto  privato,  rinnovabile
una sola volta, stipulato tra il Presidente della Regione Piemonte ed
il Direttore generale nominato. Previa  intesa  tra  le  Regioni,  la
durata del contratto puo' essere  altrimenti  determinata  in  misura
comunque non inferiore a tre anni. Il contratto viene stipulato sulla
base di uno schema predisposto dalla Regione Piemonte,  d'intesa  con
le Regioni Liguria e Valle d'Aosta. 
    6. Trascorsi diciotto mesi dalla  nomina,  la  Regione  Piemonte,
acquisita la valutazione sulla  relazione  gestionale  dell'Istituto,
d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, procede o meno  alla
conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. 
    7. Il trattamento  economico  annuo  del  Direttore  generale  e'
determinato dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e
Valle d'Aosta ed e' commisurato a quello  previsto  per  i  Direttori
generali delle aziende sanitarie della  Regione  dove  l'Istituto  ha
sede legale. Il compenso puo' essere integrato da un'ulteriore quota,
nella misura massima del venti per cento dello stesso, sulla base dei
risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli  obiettivi
fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione  su  indicazione
delle Regioni. Gli oneri derivanti  dall'applicazione  del  contratto
sono a carico del bilancio dell'Istituto. 
    8. Per quanto non previsto  dal  presente  accordo  relativamente
alla disciplina del rapporto di lavoro del Direttore generale, si  fa
riferimento alle disposizioni di cui agli  articoli  3  e  3-bis  del
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto
applicabili. 
 
                             Articolo 7. 
 
 
                  Competenze del Direttore generale 
 
    1.  Il   Direttore   generale   ha   la   rappresentanza   legale
dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attivita' scientifica. 
    2. Il Direttore generale in particolare: 
      a)  propone  al  Consiglio  di  Amministrazione   il   bilancio
preventivo economico annuale corredato da una nota  illustrativa  che
espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonche'
da un piano che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio
e le relative modalita' di finanziamento; 
      b) propone al  Consiglio  di  Amministrazione  il  bilancio  di
esercizio; 
      c) sottoscrive i contratti e le convenzioni; 
      d) predispone la relazione  gestionale  annuale  sull'attivita'
svolta dall'Istituto e la propone al Consiglio di Amministrazione per
la valutazione; 
      e) propone al Consiglio di Amministrazione il  regolamento  per
l'ordinamento  interno  dei  servizi  dell'Istituto  e  la   relativa
dotazione organica; 
      f) attiva un efficace sistema di informazioni sulle prestazioni
erogate, sulle tariffe e sulle modalita' di  accesso  ai  servizi  in
attuazione delle previsioni dell'articolo 14 del  d.lgs.  502/1992  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
      g) istituisce un'apposita struttura di controllo interno,  come
previsto dal  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  come
modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 209,  n.  150,  per  la
verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei  rendimenti
e dei risultati, della corretta ed economica gestione  delle  risorse
attribuite ed  introitate,  nonche'  dell'imparzialita'  e  del  buon
funzionamento dell'azione amministrativa. 
    3. Sono comunque riservati al  Direttore  generale  gli  atti  di
nomina, sospensione o decadenza del Direttore  amministrativo  e  del
Direttore sanitario. 
 
                             Articolo 8. 
 
 
                Incompatibilita' e cause di decadenza 
                       del Direttore generale 
 
    1.   Le   cause   di   incompatibilita',   di    decadenza,    di
inconferibilita' dell'incarico e comunque ostative  alla  nomina  del
Direttore generale sono quelle stabilite  dalla  normativa  nazionale
per i Direttori generali delle aziende sanitarie locali. 
    2.  L'accertamento  delle  condizioni  di  incompatibilita'   del
Direttore generale spetta alla Regione Piemonte. La sussistenza delle
eventuali incompatibilita' e' contestata  mediante  comunicazione  al
Direttore generale che, entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
medesima,  provvede  a  rimuoverne  le  cause,  dandone  notizia   al
Presidente della Regione Piemonte. Decorso tale termine senza che  le
cause siano rimosse, il Direttore  generale  e'  dichiarato  decaduto
dall'incarico  con  provvedimento  del   Presidente   della   Regione
Piemonte. 
    3. La sopravvenienza dei motivi di  incompatibilita'  di  cui  al
comma 1 e' sempre causa di decadenza. 
 
                             Articolo 9. 
 
 
           Direttore amministrativo e Direttore sanitario 
 
    1. Il Direttore generale nomina un Direttore amministrativo e  un
Direttore sanitario, che lo coadiuvano  nell'espletamento  delle  sue
funzioni. 
    2. Il Direttore  amministrativo  e'  un  laureato  in  discipline
giuridiche o economiche che non abbia compiuto il  sessantacinquesimo
anno di eta' e sia in possesso di documentata attivita' professionale
di direzione tecnica o amministrativa,  con  esperienza  dirigenziale
maturata, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni in enti
o strutture pubbliche o private. 
    3. Il Direttore sanitario e' un medico veterinario che non  abbia
compiuto il  sessantacinquesimo  anno  di  eta'  ed  in  possesso  di
documentata attivita' professionale di direzione tecnico-scientifica,
con esperienza dirigenziale maturata per un periodo non  inferiore  a
cinque anni nei settori pubblico o privato della sanita' veterinaria. 
    4. Il Direttore amministrativo dirige  i  servizi  amministrativi
dell'Istituto e risponde al Direttore generale, cui  fornisce  parere
su tutti gli atti relativi alle materie di competenza. 
    5. Il Direttore sanitario dirige i servizi sanitari dell'Istituto
e risponde al Direttore generale, cui fornisce parere  su  tutti  gli
atti relativi alle materie di competenza. 
    6. Il Direttore generale e' tenuto  a  motivare  i  provvedimenti
adottati in difformita' dai pareri resi dai Direttori  amministrativo
o sanitario. 
    7. Il rapporto di lavoro dei due Direttori e' esclusivo e a tempo
pieno, regolato da contratto  di  diritto  privato;  per  quanto  non
previsto dal presente accordo trovano applicazione le  previsioni  di
cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    8. Il Direttore amministrativo e il Direttore  sanitario  cessano
dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore
generale e possono essere riconfermati. 
    9. Il trattamento economico annuo dei Direttori amministrativo  e
sanitario e'  fissato  in  misura  pari  all'ottanta  per  cento  del
compenso attribuito al Direttore generale.  Il  predetto  trattamento
puo' essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del
venti per cento dello stesso, stilla base dei risultati  di  gestione
ottenuti e della realizzazione degli obiettivi prefissati annualmente
dal Direttore generale da misurarsi mediante appositi indicatori. 
 
                            Articolo 10. 
 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni  ed
e' composto  da  tre  membri,  di  cui  uno  designato  dal  Ministro
dell'Economia e  delle  Finanze  e  due  dalla  Regione  Piemonte.  I
revisori dei conti sono scelti - ad eccezione di quello designato dal
Ministro dell'Economia e delle Finanze - tra i soggetti iscritti  nel
registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
    2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui
all'articolo 20 del decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,
vigila sulla  gestione  amministrativa  contabile  e  sull'osservanza
delle leggi e dei regolamenti ed in particolare: 
      a) esamina il  bilancio  preventivo  economico  annuale  ed  il
bilancio di esercizio; verifica la corrispondenza dei  medesimi  alle
risultanze delle scritture contabili ed informa  il  controllo  sugli
atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile; 
      b) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa; 
      c) puo' chiedere notizie al Direttore  generale  sull'andamento
dell'Istituto; 
      d) redige, almeno semestralmente, una relazione  sull'andamento
dell'Istituto e la trasmette alle Regioni  interessate,  al  Ministro
dell'Economia e delle Finanze nonche' al Direttore generale. 
    3. I revisori possono, in  qualsiasi  momento,  procedere,  anche
individualmente, ad atti di ispezione e controllo. 
    4. Le modalita' di funzionamento del Collegio dei revisori  e  la
sua articolazione interna sono disciplinate dallo statuto che  dovra'
comunque  garantire  il  rispetto  dei  principi   di   efficacia   e
continuita' della  funzione  attribuita  al  medesimo,  assicurandone
altresi' la piena autonomia. 
    5.  Ai  componenti  del   Collegio   dei   revisori   spetta   un
corrispettivo stabilito  dal  Consiglio  di  Amministrazione  secondo
quanto previsto dall'articolo 3, comma  13,  del  d.lgs.  502/1992  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  per  i  componenti   il
Collegio dei revisori delle unita' sanitarie locali. 
 
                            Articolo 11. 
 
 
               Osservatorio epidemiologico veterinario 
 
    1. Presso l'Istituto e' istituito  l'Osservatorio  epidemiologico
veterinario che  svolge  attivita'  di  sorveglianza  epidemiologica,
vigilanza e controllo, nonche'  l'analisi  del  rischio,  a  supporto
delle  decisioni  di  sanita'   pubblica   e   delle   attivita'   di
programmazione di competenza delle Regioni. 
 
                            Articolo 12. 
 
 
                           Organizzazione 
 
    1.   L'Istituto   e'   ripartito   in   laboratori   ed    uffici
amministrativi, dislocati presso la sede  centrale  di  Torino  e  le
sezioni periferiche, da individuarsi nell'ambito del regolamento  per
l'ordinamento dei servizi interni dell'Istituto di  cui  all'articolo
4, comma 2, lettera b). 
    2. L'organizzazione interna  ed  il  funzionamento  dell'Istituto
sono stabiliti nel rispetto dei principi di cui all'articolo  10  del
d.lgs.  106/2012,  dal  regolamento  per  l'ordinamento  interno  dei
servizi dell'Istituto, di cui all'articolo 4, comma  2,  lettera  b),
prevedendo la riorganizzazione degli uffici dirigenziali mediante  la
loro riduzione in misura pari o inferiore  a  quella  determinata  in
applicazione dell'articolo 1, comma  404,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138, come convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,
nonche' l'eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, la
gestione  unitaria  del  personale   e   dei   servizi   comuni,   la
riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di  controllo,
la riduzione degli organismi  di  analisi,  consulenza  e  studio  di
elevata  specializzazione,  la  razionalizzazione   delle   dotazioni
organiche in modo da  assicurare  che  il  personale  utilizzato  per
funzioni relative alla  gestione  delle  risorse  umane,  ai  sistemi
informativi,  ai  servizi  manutentivi  e  logistici,   agli   affari
generali,  provveditorato  e  contabilita'  non  ecceda  comunque  il
quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate. 
 
                            Articolo 13. 
 
 
           Buone pratiche di laboratorio ed accreditamento 
 
    1.   L'Istituto,   al   fine   di   garantire   un'attivita'   di
certificazione  conforme  alle   prescrizioni   comunitarie,   adegua
costantemente  i  requisiti  strutturali  e  di  funzionamento   alla
normativa vigente sulla qualita'  dei  servizi,  in  particolare  per
quanto attiene all'applicazione delle buone pratiche  di  laboratorio
ed all'accreditamento delle prove  previste  nei  piani  nazionali  e
regionali di controllo ufficiale su alimenti e mangimi. 
 
                            Articolo 14. 
 
 
          Finanziamento e gestione economica e patrimoniale 
 
    1. Il finanziamento dell'Istituto  e'  assicurato  dalle  entrate
previste  all'articolo   6   del   d.lgs.   270/1993   e   successive
modificazioni ed integrazioni. La gestione economica,  finanziaria  e
patrimoniale dell'Istituto e' ispirata ai principi di cui  al  d.lgs.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
                            Articolo 15. 
 
 
                              Personale 
 
    1.  Il  rapporto  di  lavoro  del  personale   dell'Istituto   e'
disciplinato dalle  disposizioni  contenute  nel  d.lgs.  502/1992  e
successive modificazioni ed integrazioni e dai  contratti  collettivi
nazionali di lavoro del comparto e della dirigenza sanitaria. 
    2. Le modalita' di assunzione sono quelle previste  dall'articolo
7, commi 2 e 3, del d.lgs. 270/1993  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
 
                            Articolo 16. 
 
 
              Prestazioni rese nell'interesse di terzi 
 
    1. L'Istituto puo' stipulare convenzioni o contratti ai sensi del
precedente articolo 1 a condizione che: 
      a) non venga arrecato pregiudizio all'attivita' istituzionale; 
      b) siano adottate le misure  necessarie  ad  evitare  conflitti
d'interessi; 
      c)  non  si  ingenerino  indebiti  vantaggi  per   i   soggetti
contraenti; 
      d) sia assicurata  una  gestione  contabile  ed  amministrativa
separata da quella ordinaria dell'Istituto; 
      e) per le  prestazioni  erogate  a  titolo  oneroso  si  faccia
riferimento al tariffario di cui all'articolo  1,  comma  4,  secondo
periodo. 
 
                            Articolo 17. 
 
 
                        Funzioni di controllo 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8,  della  legge  30  dicembre
1991, n. 412, sono soggetti al  controllo  preventivo  della  Regione
Piemonte, che e' tenuta  a  pronunciarsi,  d'intesa  con  le  Regioni
Liguria e Valle d'Aosta, anche in forma  di  silenzio-assenso,  entro
quaranta  giorni   dal   ricevimento   dell'atto,   i   provvedimenti
riguardanti: 
      a) il bilancio  preventivo  economico  come  redatto  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera d), e le sue variazioni; 
      b) il bilancio di esercizio di cui  all'articolo  4,  comma  2,
lettera e); 
      c) lo statuto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)  e  le
sue modificazioni; 
      d)  il  regolamento  per  l'ordinamento  interno  dei   servizi
dell'Istituto e le relative dotazioni organiche di  cui  all'articolo
4, comma 2, lettera b); 
      e)  il  regolamento  per  la  gestione  economico   finanziaria
patrimoniale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c); 
      f) la deliberazione di  programmi  di  spese  pluriennali  e  i
provvedimenti che disciplinano l'attuazione  dei  contratti  e  delle
convenzioni. 
    2. Le deliberazioni si intendono  approvate  se  nel  termine  di
quaranta giorni dalla data di ricevimento  la  Giunta  regionale  del
Piemonte non ne abbia pronunciato  l'annullamento  con  provvedimento
motivato. 
    3. Le deliberazioni di cui al comma 1, entro il  termine  di  cui
all'articolo 4,  comma  3,  sono  trasmesse  contemporaneamente  alla
Regione Piemonte ed alle Regioni Liguria e Valle d'Aosta che  possono
prospettare  osservazioni  o  rilievi  ai  fini  della  decisione  di
controllo. 
    4. Il termine di cui al comma 2 puo' essere  interrotto  per  una
sola volta se prima  della  scadenza  la  Regione  Piemonte  richieda
all'Istituto elementi  integrativi  di  giudizio;  in  tal  caso  dal
momento  della  ricezione  dei  chiarimenti  richiesti,  che   devono
pervenire entro venti giorni a pena di decadenza,  decorre  un  nuovo
periodo di trenta giorni. 
    5. Per l'istruttoria degli atti sottoposti a  controllo,  nonche'
per la risoluzione di eventuali questioni  applicative  del  presente
accordo, la Giunta regionale del Piemonte istituisce  e  coordina  un
gruppo tecnico composto da due  funzionari  designati  dalla  Regione
Piemonte, di cui uno e' il responsabile della struttura competente in
materia di prevenzione veterinaria o  suo  delegato,  che  assume  il
ruolo di coordinatore, due dalla Regione Liguria e due dalla  Regione
Valle d'Aosta.