Art. 11 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10/2004 1. All'articolo 9 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.»; b) al comma 2 dopo le parole «Corte di giustizia» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea».