Art. 11 
 
       Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10/2004 
 
  1. All'articolo 9 della legge regionale 10/2004 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Tutti  i  provvedimenti  adottati  dalla  Regione   per   dare
attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza
legislativa  recano  nel  titolo  il  numero   identificativo   della
direttiva  attuata  e  sono  immediatamente   trasmessi   per   posta
certificata (PEC)  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per le politiche europee.»; 
    b) al comma 2 dopo le parole «Corte di giustizia»  sono  inserite
le seguenti: «dell'Unione europea».