Art. 15 
 
       Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21/2005 
 
  1. All'articolo 2 della legge  regionale  18  agosto  2005,  n.  21
(Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e
sanita' pubblica e altre disposizioni  per  il  settore  sanitario  e
sociale), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Certificazioni  e
adempimenti in materia sanitaria»; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
e' abolito l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni  sul
lavoro di cui al decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale  12  settembre   1958   (Istituzione   del   registro   degli
infortuni).».