Art. 15 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21/2005 1. All'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanita' pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Certificazioni e adempimenti in materia sanitaria»; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e' abolito l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni).».