Art. 3 
 
       Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10/2004 
 
  1. All'articolo 1 della legge regionale 10/2004 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «atti comunitari» sono  sostituite  dalle
seguenti: «atti dell'Unione europea»; 
    b) al comma 2 le parole «direttive comunitarie»  sono  sostituite
dalle seguenti: «direttive europee».