Art. 3 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10/2004 1. All'articolo 1 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «atti comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «atti dell'Unione europea»; b) al comma 2 le parole «direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «direttive europee».