Art. 5 
 
       Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10/2004 
 
  1. All'articolo 3 della legge regionale 10/2004 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Legge  europea
regionale»; 
    b) al comma 1 le parole «direttive comunitarie»  sono  sostituite
dalle seguenti: «direttive europee»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la  Giunta  regionale,  previa
verifica  dello  stato  di  conformita'  dell'ordinamento   regionale
all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio  regionale
un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento
degli  obblighi  della  Regione  Friuli  Venezia   Giulia   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea";  il  titolo  e'
completato dall'indicazione  "Legge  europea"  seguita  dall'anno  di
riferimento.»; 
    d) alla lettera a) del comma 3 le  parole  «diritto  comunitario»
sono sostituite dalle seguenti: «diritto dell'Unione europea»; 
    e) al comma  4  le  parole  «legge  comunitaria  regionale»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge europea regionale».