Art. 5 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10/2004 1. All'articolo 3 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Legge europea regionale»; b) al comma 1 le parole «direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «direttive europee»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformita' dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo e' completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.»; d) alla lettera a) del comma 3 le parole «diritto comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «diritto dell'Unione europea»; e) al comma 4 le parole «legge comunitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «legge europea regionale».