Art. 4 
 
Criteri di localizzazione e installazione dei  cartelli  o  di  altri
                         mezzi pubblicitari 
 
  1. Sotto il profilo paesaggistico, la localizzazione dei cartelli o
altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 2, comma  1,  lettere
a), b) e c) e' orientata al rispetto dei seguenti criteri generali: 
    a) sono privilegiati i luoghi urbanizzati, al fine di  preservare
le zone integre o paesaggisticamente piu' vulnerabili; 
    b) e' evitata l'installazione nelle aree a elevata naturalita'  e
nelle aree a elevata  integrita',  previste  dall'articolo  24  delle
norme di attuazione del PUP, salvi i casi espressamente ammessi dagli
strumenti di pianificazione e tutela delle predette aree; 
    c) e' evitata l'interferenza visuale con  elementi  paesaggistici
di pregio, quali scorci di rilievo paesaggistico, edifici  storici  o
di valore architettonico; 
    d) e' scelta preferibilmente la collocazione verso  monte  e  non
verso valle; 
    e) e' privilegiata l'aggregazione di segnaletica  della  medesima
tipologia per evitare la dispersione sul territorio, se  non  produce
eccessivi impatti, conflitti ed effetti di barriera visiva; 
    f)  e'  evitato  l'affiancamento  di  segnaletica  di  differente
tipologia per non incorrere in un potenziale conflitto  e  confusione
visiva nella percezione dell'insieme. 
  2. Nel rispetto dei criteri generali del comma 1, la localizzazione
dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari in relazione alle  diverse
tipologie indicate dall'articolo 2 avviene nel rispetto dei  seguenti
criteri specifici di localizzazione e installazione: 
    a) i segnali  direzionali  previsti  dall'articolo  2,  comma  1,
lettera a) sono posizionati a lato della strada possibilmente su pali
o su altri elementi di sostegno gia' esistenti.  Essi  sono  previsti
nel numero massimo di 2, uno per ogni senso di marcia,  se  cio'  non
interferisce con le esigenze di segnalazione, e sono collocati  entro
una distanza ragionevole rispetto all'attivita' da segnalare; 
    b)  i  cartelli  o  gli   elementi   di   segnalazione   previsti
dall'articolo 2, comma 1, lettera b)  sono  installati  nel  rispetto
delle seguenti condizioni: 
      1)  se  sono  previsti  come  elementi  integrati  all'edificio
ospitante l'attivita', e' esclusa l'installazione sulle  coperture  o
comunque oltre la sagoma di ingombro del volume edilizio. E'  ammessa
la  collocazione  in  fregio  alle  facciate,  nel   rispetto   della
composizione architettonica e scegliendo tipologie  coerenti  con  le
facciate medesime; 
      2) se non sono previsti come elementi in aderenza all'edificio,
essi sono installati nel  rispetto  delle  visuali  da  privilegiare.
Nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e in  tutti  i  contesti
non urbanizzati in  modo  intensivo,  il  numero  degli  elementi  di
segnalazione e' ridotto  allo  stretto  indispensabile.  La  distanza
dell'elemento segnalatore rispetto all'edificio ospitante l'attivita'
non deve superare i 50 metri, se  cio'  non  compromette  l'efficacia
della segnalazione; 
    c)  gli  elementi  informativi  installati  a  cura  di  enti   e
istituzioni pubbliche, previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera  c)
sono collocati nel rispetto di un programma generale di comunicazione
redatto dall'ente proponente. 
  3. I caratteri di forma, dimensione, grafica, colore e le modalita'
di illuminazione dei cartelli e degli altri mezzi  pubblicitari  sono
improntati a generale sobrieta'  e  sono  volti  alla  riduzione  del
disordine percettivo: a tale scopo e' privilegiato il ricorso a forme
e materiali  tradizionali  e  non  cromaticamente  impattanti  e,  in
particolare: 
    a) i segnali  direzionali  previsti  dall'articolo  2,  comma  1,
lettera a) rispettano standard analoghi a quelli previsti dal  Codice
della strada per i cartelli di indicazione di esercizi commerciali  o
alberghieri; 
    b)  i  cartelli  o  gli   elementi   di   segnalazione   previsti
dall'articolo 2, comma 1, lettera b) hanno  caratteristiche  coerenti
con lo stile e la struttura dell'edificio nel quale  sono  integrati.
E'evitata la tipologia luminosa o illuminata da luce diretta,  mentre
si predilige quella retro-illuminata  o  direttamente  dipinta  sulla
facciata.  Sono  inoltre   sconsigliati   i   pannelli   a   bandiera
fuoriuscenti da spigoli o  cromaticamente  impattanti.  Nel  caso  di
elementi che non sono posti in  aderenza  all'edifici,  la  forma  da
privilegiare e' la bacheca lignea di dimensioni contenute. 
    c)  gli  elementi  informativi  installati  a  cura  di  enti   e
istituzioni pubbliche, previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera  c)
rispettano standard idonei a  garantirne  la  riconoscibilita'  e  ad
escludere la ridondanza di informazioni o il disordine percettivo. La
collocazione e' definita nell'ambito  di  un  programma  generale  di
comunicazione redatto dall'ente proponente.