Art. 4 Criteri di localizzazione e installazione dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari 1. Sotto il profilo paesaggistico, la localizzazione dei cartelli o altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e' orientata al rispetto dei seguenti criteri generali: a) sono privilegiati i luoghi urbanizzati, al fine di preservare le zone integre o paesaggisticamente piu' vulnerabili; b) e' evitata l'installazione nelle aree a elevata naturalita' e nelle aree a elevata integrita', previste dall'articolo 24 delle norme di attuazione del PUP, salvi i casi espressamente ammessi dagli strumenti di pianificazione e tutela delle predette aree; c) e' evitata l'interferenza visuale con elementi paesaggistici di pregio, quali scorci di rilievo paesaggistico, edifici storici o di valore architettonico; d) e' scelta preferibilmente la collocazione verso monte e non verso valle; e) e' privilegiata l'aggregazione di segnaletica della medesima tipologia per evitare la dispersione sul territorio, se non produce eccessivi impatti, conflitti ed effetti di barriera visiva; f) e' evitato l'affiancamento di segnaletica di differente tipologia per non incorrere in un potenziale conflitto e confusione visiva nella percezione dell'insieme. 2. Nel rispetto dei criteri generali del comma 1, la localizzazione dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari in relazione alle diverse tipologie indicate dall'articolo 2 avviene nel rispetto dei seguenti criteri specifici di localizzazione e installazione: a) i segnali direzionali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) sono posizionati a lato della strada possibilmente su pali o su altri elementi di sostegno gia' esistenti. Essi sono previsti nel numero massimo di 2, uno per ogni senso di marcia, se cio' non interferisce con le esigenze di segnalazione, e sono collocati entro una distanza ragionevole rispetto all'attivita' da segnalare; b) i cartelli o gli elementi di segnalazione previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) sono installati nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) se sono previsti come elementi integrati all'edificio ospitante l'attivita', e' esclusa l'installazione sulle coperture o comunque oltre la sagoma di ingombro del volume edilizio. E' ammessa la collocazione in fregio alle facciate, nel rispetto della composizione architettonica e scegliendo tipologie coerenti con le facciate medesime; 2) se non sono previsti come elementi in aderenza all'edificio, essi sono installati nel rispetto delle visuali da privilegiare. Nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e in tutti i contesti non urbanizzati in modo intensivo, il numero degli elementi di segnalazione e' ridotto allo stretto indispensabile. La distanza dell'elemento segnalatore rispetto all'edificio ospitante l'attivita' non deve superare i 50 metri, se cio' non compromette l'efficacia della segnalazione; c) gli elementi informativi installati a cura di enti e istituzioni pubbliche, previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) sono collocati nel rispetto di un programma generale di comunicazione redatto dall'ente proponente. 3. I caratteri di forma, dimensione, grafica, colore e le modalita' di illuminazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono improntati a generale sobrieta' e sono volti alla riduzione del disordine percettivo: a tale scopo e' privilegiato il ricorso a forme e materiali tradizionali e non cromaticamente impattanti e, in particolare: a) i segnali direzionali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) rispettano standard analoghi a quelli previsti dal Codice della strada per i cartelli di indicazione di esercizi commerciali o alberghieri; b) i cartelli o gli elementi di segnalazione previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) hanno caratteristiche coerenti con lo stile e la struttura dell'edificio nel quale sono integrati. E'evitata la tipologia luminosa o illuminata da luce diretta, mentre si predilige quella retro-illuminata o direttamente dipinta sulla facciata. Sono inoltre sconsigliati i pannelli a bandiera fuoriuscenti da spigoli o cromaticamente impattanti. Nel caso di elementi che non sono posti in aderenza all'edifici, la forma da privilegiare e' la bacheca lignea di dimensioni contenute. c) gli elementi informativi installati a cura di enti e istituzioni pubbliche, previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) rispettano standard idonei a garantirne la riconoscibilita' e ad escludere la ridondanza di informazioni o il disordine percettivo. La collocazione e' definita nell'ambito di un programma generale di comunicazione redatto dall'ente proponente.