Art. 2 Inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter nella L.R. 4/2009 1. Dopo l'art. 5 della L.R. 4/2009 sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis (Cause di esclusione ed incompatibilita'). - 1. Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). 2. Il soggetto nominato che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 e' tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni. 3. In ogni caso, il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale. 4. La nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha deliberato la nomina e' tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. L'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico procede d'ufficio al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal verificarsi della condizione stessa. 5. Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale. 6. I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilita' previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Art. 5-ter (Condizioni di inconferibilita' e incompatibilita' di cui al D.Lgs. 39/2013). - 1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). 2. Per gli aspetti sostanziali e procedurali si applicano, rispettivamente, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5-bis per le condizioni di inconferibilita' ed il comma 6 dell'art. 5-bis per le condizioni di incompatibilita'.»