Art. 2 
 
     Inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter nella L.R. 4/2009 
 
  1. Dopo l'art. 5 della L.R. 4/2009 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 5-bis (Cause di esclusione ed  incompatibilita').  -  1.  Non
possono essere  nominati  negli  organi  di  vertice,  individuali  e
collegiali, di amministrazione e di controllo  degli  enti  regionali
coloro che si trovano in una delle condizioni previste  dall'art.  7,
comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre  2012,  n.  235  (Testo  unico  delle
disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a  sentenze  definitive  di
condanna per delitti non colposi, a  norma  dell'art.  1,  comma  63,
della legge 6 novembre 2012, n. 190). 
  2. Il soggetto nominato che versi in una delle condizioni di cui al
comma 1 e' tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni  all'Ente
regionale  presso  cui  ricopre  il  proprio  incarico   nonche'   ai
competenti uffici del  Consiglio  regionale  che  possono,  comunque,
procedere in ogni  momento  alla  verifica  in  via  d'ufficio  della
sussistenza di dette condizioni. 
  3. In ogni caso, il soggetto nominato e' tenuto a certificare,  con
cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni
di cui al comma 1, inoltrando,  entro  il  30  marzo  di  ogni  anno,
all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonche' ai
competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai  sensi  dell'articolo  47  del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  444
(Disposizioni   regolamentari   in    materia    di    documentazione
amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza  a  detto
obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso  cui  il  soggetto
nominato  ricopre  il  proprio  incarico  diffida  l'inadempiente   a
provvedere entro il termine di  quindici  giorni,  decorso  il  quale
procede d'ufficio nei confronti del soggetto  che  non  abbia  ancora
adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico,
con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in  cui  permane
l'inadempienza,  dandone  comunicazione  ai  competenti  uffici   del
Consiglio regionale. 
  4. La nomina di coloro che si trovano nelle condizioni  di  cui  al
comma 1 e' nulla. L'organo che ha deliberato la nomina  e'  tenuto  a
revocarla  non  appena  venuto  a  conoscenza  dell'esistenza   delle
condizioni stesse. L'Ente regionale presso cui il  soggetto  nominato
ricopre il proprio incarico procede d'ufficio al recupero delle somme
indebitamente percepite a decorrere dal verificarsi della  condizione
stessa. 
  5. Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi  di
vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di  controllo
degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette  cariche
in altro ente regionale. 
  6. I soggetti che si trovano nelle condizioni  di  incompatibilita'
di cui al comma 5 o nelle ulteriori  condizioni  di  incompatibilita'
previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a  rimuovere  la
relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il  termine  di
quindici  giorni  dalla  data  della   contestazione   della   stessa
all'interessato da parte dell'Ente presso cui  il  soggetto  nominato
ricopre il proprio incarico o dei  competenti  uffici  del  Consiglio
regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione  e
autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente
ai commi 2 e 3. 
  Art. 5-ter (Condizioni di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
cui al D.Lgs. 39/2013). - 1. Le nomine di competenza  regionale  sono
effettuate  nel  rispetto  delle  condizioni  di  inconferibilita'  e
incompatibilita' degli incarichi disposte dal Decreto  Legislativo  8
aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in  materia  di  inconferibilita'  e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche  amministrazioni  e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma  dell'articolo
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). 
  2.  Per  gli  aspetti  sostanziali  e  procedurali  si   applicano,
rispettivamente, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5-bis per  le  condizioni
di inconferibilita' ed il comma 6 dell'art. 5-bis per  le  condizioni
di incompatibilita'.»