Art. 3 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Abruzzo. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  «Bollettino
Ufficiale della Regione». 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
 
    L'Aquila, 15 ottobre 2013 
 
                               CHIODI 
 
(Omissis).