Art. 10 
 
        Modifica dell'ordinamento degli uffici e abrogazioni 
 
  1. Al punto 1. dell'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 25 giugno 1996, n.  21,  e  successive  modifiche,
dopo l'Ufficio statistiche (ASTAT) e' inserito il seguente ufficio: 
    consulenza  linguistica  per  l'Amministrazione  provinciale,  in
particolare in questioni di carattere  linguistico  e  terminologico,
assistenza nella redazione di testi normativi e di altro tipo; 
    revisione linguistica  di  norme  giuridiche  e  di  altri  testi
dell'Amministrazione provinciale che  interessano  la  collettivita',
nonche'  traduzione  di  norme  giuridiche  e  di  altri   testi   di
particolare rilevanza; 
    cura della lingua ladina, in particolare traduzione in ladino  di
norme giuridiche e di altri testi, nonche' raccolta e gestione  della
terminologia tecnica ladina; 
    raccolta e gestione della terminologia specifica dei  settori  di
competenza dell'Amministrazione provinciale. 
  2. Al punto 1 dell'allegato  1  al  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche,  e'
soppressa la Ripartizione Avvocatura della Provincia. 
  3. L'articolo 13, comma 4, del contratto di comparto 4 luglio  2002
non si applica agli avvocati e alle  avvocate  dell'Avvocatura  della
Provincia a partire dal 2 febbraio 2013. 
  4.  Il  contratto  collettivo  di  comparto  sull'individuazione  e
ascrizione dei profili professionali del personale provinciale del  8
marzo 2006  relativamente  al  profilo  professionale  legale  e'  da
intendersi integrato  con  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  31
dicembre 2012, n. 247. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
 
    Bolzano, 24 ottobre 2013 
 
                             DURNWALDER