Art. 10 Modifica dell'ordinamento degli uffici e abrogazioni 1. Al punto 1. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, dopo l'Ufficio statistiche (ASTAT) e' inserito il seguente ufficio: consulenza linguistica per l'Amministrazione provinciale, in particolare in questioni di carattere linguistico e terminologico, assistenza nella redazione di testi normativi e di altro tipo; revisione linguistica di norme giuridiche e di altri testi dell'Amministrazione provinciale che interessano la collettivita', nonche' traduzione di norme giuridiche e di altri testi di particolare rilevanza; cura della lingua ladina, in particolare traduzione in ladino di norme giuridiche e di altri testi, nonche' raccolta e gestione della terminologia tecnica ladina; raccolta e gestione della terminologia specifica dei settori di competenza dell'Amministrazione provinciale. 2. Al punto 1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, e' soppressa la Ripartizione Avvocatura della Provincia. 3. L'articolo 13, comma 4, del contratto di comparto 4 luglio 2002 non si applica agli avvocati e alle avvocate dell'Avvocatura della Provincia a partire dal 2 febbraio 2013. 4. Il contratto collettivo di comparto sull'individuazione e ascrizione dei profili professionali del personale provinciale del 8 marzo 2006 relativamente al profilo professionale legale e' da intendersi integrato con le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 24 ottobre 2013 DURNWALDER