Art. 2 
 
        Delega di funzioni al/alla Presidente della Provincia 
 
  1. Al/Alla Presidente della Provincia in carica  sono  delegate  le
seguenti funzioni: 
    a) costituzione nei procedimenti di mediazione e conferimento dei
rispettivi incarichi di rappresentanza e patrocinio; 
    b) costituzione in  giudizio  della  Provincia  nei  procedimenti
civili e amministrativi di ogni grado e conferimento  dei  rispettivi
incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale; 
    c) chiamata in causa di terzi; 
    d)  proposizione  di   domande   riconvenzionali,   se   ritenute
opportune; 
    e)  nomina  di  procuratori  speciali   per   il   tentativo   di
conciliazione; 
    f) accettazione delle rinunce con eventuale  compensazione  delle
spese; 
    g) proposizione di appello incidentale al Consiglio di Stato; 
    h) proposizione di ricorso incidentale  dinnanzi  alla  Corte  di
Cassazione; 
    i) proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo; 
    j) esecuzione forzata delle sentenze e degli altri  provvedimenti
giurisdizionali; 
    k) intervento nelle espropriazioni immobiliari, nel caso  in  cui
gli uffici segnalino crediti; 
    l) adozione di tutti i provvedimenti  urgenti  necessari  per  la
difesa,  salva  la  successiva  ratifica  da   parte   della   Giunta
provinciale.