Art. 2 Delega di funzioni al/alla Presidente della Provincia 1. Al/Alla Presidente della Provincia in carica sono delegate le seguenti funzioni: a) costituzione nei procedimenti di mediazione e conferimento dei rispettivi incarichi di rappresentanza e patrocinio; b) costituzione in giudizio della Provincia nei procedimenti civili e amministrativi di ogni grado e conferimento dei rispettivi incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale; c) chiamata in causa di terzi; d) proposizione di domande riconvenzionali, se ritenute opportune; e) nomina di procuratori speciali per il tentativo di conciliazione; f) accettazione delle rinunce con eventuale compensazione delle spese; g) proposizione di appello incidentale al Consiglio di Stato; h) proposizione di ricorso incidentale dinnanzi alla Corte di Cassazione; i) proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo; j) esecuzione forzata delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali; k) intervento nelle espropriazioni immobiliari, nel caso in cui gli uffici segnalino crediti; l) adozione di tutti i provvedimenti urgenti necessari per la difesa, salva la successiva ratifica da parte della Giunta provinciale.