Art. 3 
 
                     Avvocatura della Provincia 
 
  1. L'Avvocatura della  Provincia  e'  collocata  nell'ambito  della
Segreteria Generale ed e' posta alle dipendenze funzionali  del/della
Presidente  della  Provincia.  All'Avvocatura  spettano  le  seguenti
competenze: 
    a) l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio  della
Provincia autonoma di Bolzano, degli enti da essa  dipendenti,  delle
agenzie provinciali e  degli  altri  organismi  istituiti  con  legge
provinciale,  davanti  a  tutti  gli  organi  giurisdizionali,  nelle
procedure arbitrali rituali e nelle procedure di mediazione; 
    b) la tutela legale e la consulenza in favore dei soggetti di cui
alla lettera a); 
    c) l'assistenza legale stragiudiziale nelle questioni connesse al
contenzioso e in materia contrattuale a favore dei  soggetti  di  cui
alla lettera a); 
    d)  la  rappresentanza  e  la   difesa,   su   richiesta,   degli
amministratori e del personale di  cui  all'articolo  1  della  legge
provinciale 9 novembre 2001, n. 16, nei  giudizi  civili,  nei  quali
siano rimasti coinvolti per fatti o  cause  di  servizio,  salvo  che
sussista un conflitto di interessi; 
    e) il rimborso delle spese legali, peritali e giudiziali; 
    f) la liquidazione delle parcelle per la difesa e  la  consulenza
esterna; 
    g)  l'esazione  dei  compensi   forensi   nei   confronti   delle
controparti quando tali competenze siano  poste  a  loro  carico  per
effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia o transazione; 
    h) la cura degli affari contrattuali e la tenuta del repertorio; 
    i) lo studio, l'elaborazione e la revisione di atti normativi, di
capitolati e di atti a contenuto generale; 
    j)  la   consulenza   linguistica   alle   unita'   organizzative
dell'Amministrazione provinciale e attivita' terminologica; 
    k) la qualita' linguistica degli atti normativi e di altri  testi
dell'Amministrazione provinciale nonche' la traduzione di norme e  di
altri testi dell'Amministrazione provinciale; 
    l) la cura della lingua ladina; 
    m) la pubblicazione delle leggi e l'emanazione dei regolamenti. 
  2. All'Avvocatura e'  preposto/proposta  l'Avvocato/Avvocata  della
Provincia, cui compete coordinare le Aree funzionali e  l'Ufficio  di
cui all'articolo 4 e assegnare loro i contenziosi, gli  incarichi  di
consulenza e altri incarichi. L'Avvocato/L'Avvocata  della  Provincia
gestisce il personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente
per i  direttori  e  le  direttrici  di  ripartizione,  concorda  gli
obiettivi con il Direttore/la Direttrice  generale  e  provvede  agli
adempimenti di cui all'articolo 6 della legge provinciale 22  ottobre
1993, n. 17, e successive modifiche. 
  3. L'Avvocato/L'Avvocata  della  Provincia  riferisce  regolarmente
al/alla   Presidente   della   Provincia    sull'attivita'    svolta,
presentando, se richiesto, apposite relazioni, e segnala  prontamente
le eventuali carenze legislative,  le  difficolta'  interpretative  e
altre problematiche che emergono nel corso delle attivita' svolte.