Art. 3 Avvocatura della Provincia 1. L'Avvocatura della Provincia e' collocata nell'ambito della Segreteria Generale ed e' posta alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. All'Avvocatura spettano le seguenti competenze: a) l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano, degli enti da essa dipendenti, delle agenzie provinciali e degli altri organismi istituiti con legge provinciale, davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali e nelle procedure di mediazione; b) la tutela legale e la consulenza in favore dei soggetti di cui alla lettera a); c) l'assistenza legale stragiudiziale nelle questioni connesse al contenzioso e in materia contrattuale a favore dei soggetti di cui alla lettera a); d) la rappresentanza e la difesa, su richiesta, degli amministratori e del personale di cui all'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, nei giudizi civili, nei quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio, salvo che sussista un conflitto di interessi; e) il rimborso delle spese legali, peritali e giudiziali; f) la liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna; g) l'esazione dei compensi forensi nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia o transazione; h) la cura degli affari contrattuali e la tenuta del repertorio; i) lo studio, l'elaborazione e la revisione di atti normativi, di capitolati e di atti a contenuto generale; j) la consulenza linguistica alle unita' organizzative dell'Amministrazione provinciale e attivita' terminologica; k) la qualita' linguistica degli atti normativi e di altri testi dell'Amministrazione provinciale nonche' la traduzione di norme e di altri testi dell'Amministrazione provinciale; l) la cura della lingua ladina; m) la pubblicazione delle leggi e l'emanazione dei regolamenti. 2. All'Avvocatura e' preposto/proposta l'Avvocato/Avvocata della Provincia, cui compete coordinare le Aree funzionali e l'Ufficio di cui all'articolo 4 e assegnare loro i contenziosi, gli incarichi di consulenza e altri incarichi. L'Avvocato/L'Avvocata della Provincia gestisce il personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori e le direttrici di ripartizione, concorda gli obiettivi con il Direttore/la Direttrice generale e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 3. L'Avvocato/L'Avvocata della Provincia riferisce regolarmente al/alla Presidente della Provincia sull'attivita' svolta, presentando, se richiesto, apposite relazioni, e segnala prontamente le eventuali carenze legislative, le difficolta' interpretative e altre problematiche che emergono nel corso delle attivita' svolte.