Art. 4 
 
            Articolazione dell'Avvocatura della Provincia 
 
  1. L'Avvocatura della Provincia si  articola  nelle  seguenti  aree
funzionali ed uffici: 
    a) Area Servizio contrattuale; 
    b) Area Servizio legale; 
    c) Area Servizio legale per il territorio; 
    d) Ufficio Questioni linguistiche. 
  2. All'Area Servizio contrattuale compete quanto segue: 
    redazione e stipulazione dei contratti di compravendita e permuta
di beni immobili, di costituzione di diritti reali e stipula di  ogni
altro contratto soggetto a registrazione fiscale; 
    tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione fiscale
e della raccolta dei contratti; 
    richieste  di  intavolazione  e  voltura  catastale  di  atti   o
documenti contrattuali stipulati nell'interesse  dell'Amministrazione
provinciale; 
    verifica di norme di gara  e  di  schemi  tipo  di  contratti  di
affidamento per lavori, beni e servizi; 
    consulenza e tutela legale nonche' assistenza,  rappresentanza  e
difesa in giudizio nei procedimenti di  gara  e  affari  contrattuali
nell'interesse dei soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera
a), e dei relativi organi, amministratori e dipendenti; 
    pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi  in
materia contrattuale; 
    partecipazione ai procedimenti di  gara  della  Provincia,  delle
aziende  e  degli  enti  provinciali,  su  richiesta  della  stazione
appaltante. 
  3. All'Area Servizio legale compete quanto segue: 
    tutela legale nonche'  assistenza,  rappresentanza  e  difesa  in
giudizio dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  a)  e
dei relativi organi, amministratori  e  dipendenti,  per  quanto  non
attribuita ad un'altra area funzionale; 
    consulenza giuridico-amministrativa, per quanto non attribuita ad
un'altra area funzionale; 
    pareri sugli atti di transazione e  sull'abbandono  dei  giudizi,
per quanto non attribuita ad un'altra area funzionale; 
    promulgazione  delle  leggi   ed   emanazione   dei   regolamenti
provinciali,  nonche'  pubblicazione  degli  stessi  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione; 
    rimborso delle spese legali, peritali e giudiziali; 
    liquidazione  delle  parcelle  per  la  difesa  e  la  consulenza
esterna, per quanto non attribuita ad un'altra area funzionale. 
  4. All'Area Servizio legale per il territorio compete quanto segue: 
    tutela legale nonche'  assistenza,  rappresentanza  e  difesa  in
giudizio dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  a)  e
dei  relativi  organi,  amministratori  e  dipendenti   nei   settori
agricoltura e foreste, natura, paesaggio, sviluppo del  territorio  e
ambiente; 
    consulenza giuridico-amministrativa in tali settori; 
    pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi  in
tali settori; 
    liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna
in tali settori. 
  5. All'Ufficio Questioni linguistiche compete quanto segue: 
    consulenza  linguistica  per  l'Amministrazione  provinciale,  in
particolare in questioni di carattere  linguistico  e  terminologico,
assistenza nella redazione di testi normativi e di altro tipo; 
    revisione linguistica  di  norme  giuridiche  e  di  altri  testi
dell'Amministrazione provinciale che  interessano  la  collettivita',
nonche'  traduzione  di  norme  giuridiche  e  di  altri   testi   di
particolare rilevanza; 
    cura della lingua ladina, in particolare traduzione in ladino  di
norme giuridiche e di altri testi, nonche' raccolta e gestione  della
terminologia tecnica ladina; 
    raccolta e gestione della terminologia specifica dei  settori  di
competenza dell'Amministrazione provinciale. 
  6.  I  direttori  e  le  direttrici  preposti  alle  singole   Aree
funzionali  e  all'Ufficio  coordinano  le  unita'  organizzative  di
relativa competenza e gestiscono il personale secondo quanto previsto
dalla normativa vigente per i direttori e le direttrici d'ufficio. 
  Essi  concordano  gli  obiettivi  con  l'Avvocato/l'Avvocata  della
Provincia.