Art. 4 Articolazione dell'Avvocatura della Provincia 1. L'Avvocatura della Provincia si articola nelle seguenti aree funzionali ed uffici: a) Area Servizio contrattuale; b) Area Servizio legale; c) Area Servizio legale per il territorio; d) Ufficio Questioni linguistiche. 2. All'Area Servizio contrattuale compete quanto segue: redazione e stipulazione dei contratti di compravendita e permuta di beni immobili, di costituzione di diritti reali e stipula di ogni altro contratto soggetto a registrazione fiscale; tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione fiscale e della raccolta dei contratti; richieste di intavolazione e voltura catastale di atti o documenti contrattuali stipulati nell'interesse dell'Amministrazione provinciale; verifica di norme di gara e di schemi tipo di contratti di affidamento per lavori, beni e servizi; consulenza e tutela legale nonche' assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio nei procedimenti di gara e affari contrattuali nell'interesse dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e dei relativi organi, amministratori e dipendenti; pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi in materia contrattuale; partecipazione ai procedimenti di gara della Provincia, delle aziende e degli enti provinciali, su richiesta della stazione appaltante. 3. All'Area Servizio legale compete quanto segue: tutela legale nonche' assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e dei relativi organi, amministratori e dipendenti, per quanto non attribuita ad un'altra area funzionale; consulenza giuridico-amministrativa, per quanto non attribuita ad un'altra area funzionale; pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi, per quanto non attribuita ad un'altra area funzionale; promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti provinciali, nonche' pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione; rimborso delle spese legali, peritali e giudiziali; liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna, per quanto non attribuita ad un'altra area funzionale. 4. All'Area Servizio legale per il territorio compete quanto segue: tutela legale nonche' assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e dei relativi organi, amministratori e dipendenti nei settori agricoltura e foreste, natura, paesaggio, sviluppo del territorio e ambiente; consulenza giuridico-amministrativa in tali settori; pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi in tali settori; liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna in tali settori. 5. All'Ufficio Questioni linguistiche compete quanto segue: consulenza linguistica per l'Amministrazione provinciale, in particolare in questioni di carattere linguistico e terminologico, assistenza nella redazione di testi normativi e di altro tipo; revisione linguistica di norme giuridiche e di altri testi dell'Amministrazione provinciale che interessano la collettivita', nonche' traduzione di norme giuridiche e di altri testi di particolare rilevanza; cura della lingua ladina, in particolare traduzione in ladino di norme giuridiche e di altri testi, nonche' raccolta e gestione della terminologia tecnica ladina; raccolta e gestione della terminologia specifica dei settori di competenza dell'Amministrazione provinciale. 6. I direttori e le direttrici preposti alle singole Aree funzionali e all'Ufficio coordinano le unita' organizzative di relativa competenza e gestiscono il personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori e le direttrici d'ufficio. Essi concordano gli obiettivi con l'Avvocato/l'Avvocata della Provincia.