Art. 5 
 
                         Avvocati e avvocate 
 
  1. Agli avvocati e alle avvocate  dell'Avvocatura  della  Provincia
sono assicurate la piena indipendenza e autonomia  nella  trattazione
esclusiva e  stabile  degli  affari  legali  nonche'  un  trattamento
economico adeguato alla funzione professionale svolta. 
  2.  Nel  contratto  di  lavoro   sono   garantite   l'autonomia   e
l'indipendenza di giudizio intellettuale e  tecnica  dell'avvocato  e
dell'avvocata. 
  3. Gli  avvocati  e  le  avvocate  trattano  i  contenziosi  e  gli
incarichi di consulenza loro assegnati e svolgono i compiti attinenti
al  proprio  profilo  professionale  ai  sensi   delle   disposizioni
provinciali, in quanto compatibili. 
  4. In caso  di  divergenza  di  opinioni  nella  trattazione  degli
affari, gli avvocati e  le  avvocate  possono  chiedere,  presentando
apposita relazione, di essere sollevati dalla trattazione del caso  e
sostituiti. 
  5. Gli avvocati  e  le  avvocate  curano  il  continuo  e  costante
aggiornamento della  propria  competenza  professionale  al  fine  di
assicurare  la  qualita'  delle  prestazioni   professionali   e   di
contribuire al migliore esercizio della professione. 
  6. Ai sensi dell'articolo 23, comma  3,  della  legge  31  dicembre
2012, n.  247,  le  avvocate  e  gli  avvocati  iscritti  nell'elenco
speciale  sono  sottoposti  al  potere  disciplinare  del   Consiglio
dell'Ordine degli avvocati. 
  7. In caso di  sciopero  indetto  dagli  organismi  rappresentativi
dell'avvocatura,  gli  avvocati  e  le  avvocate  si  rimettono  alla
decisione  della  controparte,  salvaguardando  in  ogni   caso   gli
interessi dell'amministrazione difesa.