Art. 6 
 
                   Contratto individuale di lavoro 
 
  1. Per garantire un trattamento economico  adeguato  alle  funzioni
professionali  esercitate,   con   gli   avvocati   e   le   avvocate
dell'Avvocatura viene stipulato un contratto individuale  di  lavoro,
con il quale viene loro accordato,  oltre  al  trattamento  economico
previsto per la qualifica funzionale di  appartenenza,  un'indennita'
libero professionale fino alla misura massima del 90 per cento  dello
stipendio iniziale annuo  del  livello  retributivo  inferiore  della
qualifica funzionale di appartenenza e i compensi  forensi  ripartiti
secondo i criteri di cui ai commi da 2 a 6. 
  2. I compensi  forensi  recuperati  a  seguito  di  condanna  della
controparte  soccombente  o  comunque  in  caso  di  liquidazione  di
compensi, dedotta la somma per il rimborso delle spese forfetarie del
10  per  cento  e,  in  caso  di  difesa   congiunta   con   avvocati
domiciliatari, fino al 40 per cento e  detratti,  in  ogni  caso,  il
contributo unificato, le spese di  registrazione,  le  spese  per  le
marche da bollo e le notifiche, sono  divisi  quadrimestralmente  fra
gli avvocati e le avvocate in effettivo servizio tenendo conto  della
data delle quietanze di versamento delle somme. 
  3. L'Avvocato/Avvocata della Provincia, sentiti i  Direttori  e  le
Direttrici interessati, stabilisce le modalita' di ripartizione e  di
erogazione dei compensi forensi, tenendo presenti i seguenti criteri: 
    a) la meta' dell'ammontare  complessivo  e'  ripartita  in  quote
uguali tra gli avvocati e le avvocate; 
    b) l'altra  meta'  e'  ripartita  in  proporzione  all'indennita'
libero professionale attribuita, purche' l'avvocato/l'avvocata  abbia
prestato  servizio  nella  qualifica  di   avvocato/avvocata   presso
l'Avvocatura per almeno due anni. 
  4. I compensi forensi per ciascun  avvocato/ciascuna  avvocata  non
possono superare il 30 per  cento  dello  stipendio  annuo  lordo  in
godimento a tempo pieno dell'Avvocato/dell'Avvocata della  Provincia,
tenendo conto di tutti gli elementi retributivi spettanti. 
  5.  Non  hanno  diritto  a   partecipare   al   riparto,   per   il
corrispondente periodo, le avvocate e gli  avvocati  collocati  fuori
ruolo, in aspettativa, in comando o a disposizione, in disponibilita'
o in congedo straordinario di maternita', di paternita' o  parentale,
esclusi i periodi di congedo per  matrimonio  e  per  cure  richiesti
dallo stato di invalidita' di guerra o per servizio, nonche'  i  casi
di aspettativa per richiamo alle armi e per infermita' per  causa  di
servizio. 
  Il diritto non spetta altresi' per  tutto  il  periodo  durante  il
quale, per qualsiasi causa, all'avvocato o all'avvocata non spetti  o
sia ridotto lo stipendio. 
  6.  Alla  corresponsione  dei  compensi  forensi  si   applica   la
disciplina degli oneri sociali riflessi.