Art. 7 
 
                               Rinvio 
 
  1. Salvo quanto diversamente  disposto  dal  presente  regolamento,
all'Avvocato/Avvocata della Provincia e  al  suo  sostituto/alla  sua
sostituta  nonche'  ai  Direttori  e  alle  Direttrici   delle   Aree
funzionali e dell'Ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a),
b), c) e d) e ai rispettivi sostituti e  sostitute  si  applicano  la
normativa vigente rispettivamente per i direttori e le direttrici  di
ripartizione e per i direttori e le direttrici  d'ufficio  nonche'  i
contratti collettivi provinciali per il personale dirigente.