Art. 7 Rinvio 1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, all'Avvocato/Avvocata della Provincia e al suo sostituto/alla sua sostituta nonche' ai Direttori e alle Direttrici delle Aree funzionali e dell'Ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) e ai rispettivi sostituti e sostitute si applicano la normativa vigente rispettivamente per i direttori e le direttrici di ripartizione e per i direttori e le direttrici d'ufficio nonche' i contratti collettivi provinciali per il personale dirigente.