Art. 8 Norme transitorie 1. In prima applicazione del presente regolamento, l'attuale Direttrice dell'Avvocatura e gli attuali Direttori e Direttrici sono preposti rispettivamente all'Avvocatura della Provincia, alle Aree funzionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), e all'Ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), per la durata di quattro anni. 2. In prima applicazione del presente regolamento, i contratti di lavoro individuali stipulati ai sensi dell'articolo 7 hanno decorrenza dal 2 febbraio 2013.