Art. 8 
 
                          Norme transitorie 
 
  1.  In  prima  applicazione  del  presente  regolamento,  l'attuale
Direttrice dell'Avvocatura e gli attuali Direttori e Direttrici  sono
preposti rispettivamente all'Avvocatura della  Provincia,  alle  Aree
funzionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a),  b)  e  c),  e
all'Ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), per la durata
di quattro anni. 
  2. In prima applicazione del presente regolamento, i  contratti  di
lavoro  individuali  stipulati  ai  sensi   dell'articolo   7   hanno
decorrenza dal 2 febbraio 2013.