Art. 2 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 7  gennaio  2008,
  n. 4, recante «Regolamento sulla formazione medica specialistica» 
 
  1. L'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della  Provincia  7
gennaio 2008, n. 4, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 2 (Conoscenze linguistiche). -  1.  Possono  usufruire  degli
interventi di sostegno di cui all'articolo 22 della legge coloro  che
sono in  possesso  dell'attestato  riferito  al  diploma  di  laurea,
rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di
un attestato equipollente. 
  2. Coloro che non sono in possesso di uno degli attestati di cui al
comma 1 devono sostenere un test di valutazione  della  capacita'  di
comprensione orale delle lingue italiana e tedesca. 
  3. Il test di comprensione orale mira ad accertare  un  livello  di
conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto  per  il
diploma di laurea  ed  e'  disciplinato  nei  bandi  delle  procedure
selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge. 
  4. Il test  di  comprensione  orale  puo'  essere  sostenuto  anche
indipendentemente dalle procedure selettive di cui agli articoli 24 e
27 della legge. Dell'elaborazione e dello svolgimento del  test  puo'
essere incaricata una struttura esterna. 
  5. L'attestazione di superamento del test e' valida  ai  soli  fini
della formazione medica specialistica e della formazione specifica in
medicina generale di cui al decreto del Presidente della Provincia 20
ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche.» 
  2. L'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della  Provincia  7
gennaio 2008, n. 4, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 3 (Obblighi connessi alla formazione medica specialistica). -
1. I beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'articolo 22,
comma 1, lettere b) e c), della legge devono prestare -  entro  dieci
anni dal conseguimento del diploma di medico specialista - servizio a
tempo pieno  o,  esclusivamente  per  giustificati  motivi,  a  tempo
parziale nel territorio della provincia di Bolzano per: 
    a) quattro anni, in caso di beneficiari degli interventi  di  cui
all'articolo 22, comma 1, lettera b), della  legge;  se  l'intervento
non e' stato concesso per l'intera  durata  della  formazione  medica
specialistica,   il   periodo   di   servizio    da    prestare    e'
proporzionalmente ridotto; 
    b) un periodo proporzionato alla durata della  concessione  degli
emolumenti,  in  caso  di  beneficiari  degli   interventi   di   cui
all'articolo 22, comma 1, lettera c). 
  2. Ai fini della concessione  degli  interventi  di  sostegno,  gli
specializzandi devono assumere per  iscritto  l'obbligo  di  prestare
servizio di cui al comma 1. 
  3. L'obbligo di cui al comma 1 si intende assolto anche nel caso in
cui la persona beneficiaria dimostri di aver  presentato  domanda  di
assunzione  nel  Servizio  sanitario  provinciale  e  partecipato  ai
relativi concorsi, risultando idonea, entro un termine  che  permetta
l'assolvimento dell'obbligo per l'intera durata prevista, oppure  nel
caso in cui, entro  lo  stesso  termine,  sia  stata  inserita  nelle
graduatorie dei medici convenzionati e - in entrambi i casi - non sia
stata successivamente invitata ad assumere servizio. 
  4. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma  1,  anche
per mancanza di uno degli attestati di cui all'articolo 2, comma 1, i
beneficiari devono restituire: 
    a)  se  l'inadempimento  e'  totale,   l'intero   importo   degli
emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi
legali  dalla  data  della  singola   erogazione   fino   alla   data
dell'effettiva restituzione; 
    b) se l'inadempimento e' parziale, per ogni anno di servizio  non
prestato, il 25 per  cento  degli  emolumenti  percepiti  durante  il
periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola
erogazione fino alla data dell'effettiva  restituzione.  I  giorni  e
mesi di servizio prestato vengono  sommati.  I  periodi  di  servizio
prestato che non raggiungono  l'anno  vengono  riconosciuti  ai  fini
dell'adempimento parziale e della conseguente riduzione  dell'importo
da restituire. 
  5. In caso di interruzione della formazione, i  beneficiari  devono
restituire l'intero importo degli  emolumenti  percepiti  durante  il
periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola
erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. 
  6. La Giunta provinciale accerta  l'inadempimento  dell'obbligo  di
cui  al  comma  1  o  l'interruzione  della  formazione  e  determina
l'ammontare dell'importo da restituire ai sensi dei commi 4 e  5.  La
riduzione dell'importo da restituire e' possibile esclusivamente  per
gravi motivi oggettivi.» 
  3. Il comma 5 dell'articolo 5  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e' cosi' sostituito: 
  «5. La commissione  di  valutazione,  composta  da  cinque  persone
scelte in modo da garantire la prevalenza di esperti nelle discipline
mediche e la presenza di almeno un  esperto/un'esperta  nella  lingua
italiana e un  esperto/un'esperta  nella  lingua  tedesca,  forma  la
graduatoria degli idonei previo esame della documentazione presentata
e previa verifica della conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai
sensi dell'articolo 2.» 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
 
    Bolzano, 28 ottobre 2013 
 
                             DURNWALDER 
 
(Omissis).