Art. 2 Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, recante «Regolamento sulla formazione medica specialistica» 1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e' cosi' sostituito: «Art. 2 (Conoscenze linguistiche). - 1. Possono usufruire degli interventi di sostegno di cui all'articolo 22 della legge coloro che sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente. 2. Coloro che non sono in possesso di uno degli attestati di cui al comma 1 devono sostenere un test di valutazione della capacita' di comprensione orale delle lingue italiana e tedesca. 3. Il test di comprensione orale mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea ed e' disciplinato nei bandi delle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge. 4. Il test di comprensione orale puo' essere sostenuto anche indipendentemente dalle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge. Dell'elaborazione e dello svolgimento del test puo' essere incaricata una struttura esterna. 5. L'attestazione di superamento del test e' valida ai soli fini della formazione medica specialistica e della formazione specifica in medicina generale di cui al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche.» 2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e' cosi' sostituito: «Art. 3 (Obblighi connessi alla formazione medica specialistica). - 1. I beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'articolo 22, comma 1, lettere b) e c), della legge devono prestare - entro dieci anni dal conseguimento del diploma di medico specialista - servizio a tempo pieno o, esclusivamente per giustificati motivi, a tempo parziale nel territorio della provincia di Bolzano per: a) quattro anni, in caso di beneficiari degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; se l'intervento non e' stato concesso per l'intera durata della formazione medica specialistica, il periodo di servizio da prestare e' proporzionalmente ridotto; b) un periodo proporzionato alla durata della concessione degli emolumenti, in caso di beneficiari degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c). 2. Ai fini della concessione degli interventi di sostegno, gli specializzandi devono assumere per iscritto l'obbligo di prestare servizio di cui al comma 1. 3. L'obbligo di cui al comma 1 si intende assolto anche nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver presentato domanda di assunzione nel Servizio sanitario provinciale e partecipato ai relativi concorsi, risultando idonea, entro un termine che permetta l'assolvimento dell'obbligo per l'intera durata prevista, oppure nel caso in cui, entro lo stesso termine, sia stata inserita nelle graduatorie dei medici convenzionati e - in entrambi i casi - non sia stata successivamente invitata ad assumere servizio. 4. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, anche per mancanza di uno degli attestati di cui all'articolo 2, comma 1, i beneficiari devono restituire: a) se l'inadempimento e' totale, l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione; b) se l'inadempimento e' parziale, per ogni anno di servizio non prestato, il 25 per cento degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. I giorni e mesi di servizio prestato vengono sommati. I periodi di servizio prestato che non raggiungono l'anno vengono riconosciuti ai fini dell'adempimento parziale e della conseguente riduzione dell'importo da restituire. 5. In caso di interruzione della formazione, i beneficiari devono restituire l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. 6. La Giunta provinciale accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o l'interruzione della formazione e determina l'ammontare dell'importo da restituire ai sensi dei commi 4 e 5. La riduzione dell'importo da restituire e' possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi.» 3. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e' cosi' sostituito: «5. La commissione di valutazione, composta da cinque persone scelte in modo da garantire la prevalenza di esperti nelle discipline mediche e la presenza di almeno un esperto/un'esperta nella lingua italiana e un esperto/un'esperta nella lingua tedesca, forma la graduatoria degli idonei previo esame della documentazione presentata e previa verifica della conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi dell'articolo 2.» Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 28 ottobre 2013 DURNWALDER (Omissis).