Art. 3 
 
    Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali 
 
  1. Il Comune di Poggio Torriana subentra  nella  titolarita'  delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi  che  afferiscono
ai  preesistenti  Comuni  di  Torriana  e  Poggio  Berni,  ai   sensi
dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge  regionale  n.  24
del 1996. 
  2. I beni demaniali  e  patrimoniali  dei  preesistenti  Comuni  di
Torriana e Poggio Berni sono trasferiti al demanio ed  al  patrimonio
del Comune di Poggio Torriana. 
  3. Il personale dei preesistenti Comuni di Torriana e Poggio  Berni
e' trasferito al Comune di Poggio  Torriana  ai  sensi  dell'articolo
2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti  dei  lavoratori  in
caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche). 
  4. I regolamenti e gli atti amministrativi  a  contenuto  generale,
ivi compresi gli strumenti urbanistici,  dei  Comuni  di  Torriana  e
Poggio Berni, restano in vigore,  in  quanto  compatibili,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino
a quando non vi provveda il Comune di Poggio Torriana. 
  5. Fino all'esecutivita'  dei  regolamenti  del  Comune  di  Poggio
Torriana continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo  14,  comma
3, della legge regionale n. 24 del 1996,  negli  ambiti  territoriali
dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati
dai rispettivi organi comunali per le funzioni e  i  servizi  rimasti
nella competenza dei Comuni.  I  regolamenti  dell'Unione  Valle  del
Marecchia per funzioni o servizi gia' conferiti  dai  singoli  Comuni
continuano ad applicarsi, salvo revoca, al Comune di Poggio Torriana,
fino a eventuali diverse discipline adottate  dal  Comune  di  Poggio
Torriana.