Art. 4 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
  1.  L'istituzione  del  Comune  di  Poggio  Torriana  non  priva  i
territori montani dei benefici e degli  interventi  speciali  per  la
montagna stabiliti  dall'Unione  Europea  e  dalle  leggi  statali  e
regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale  20  gennaio
2004, n. 2 (Legge per la montagna) e  in  parziale  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 5, della suddetta legge, il Comune di
Poggio Torriana e' definito montano limitatamente ai  suoi  territori
individuati come zone montane dalla Giunta regionale con  la  propria
deliberazione n. 1734 del 2004, attuativa della legge regionale n.  2
del 2004, e accede ai benefici di legge in relazione alla popolazione
e alla superficie dei suddetti territori. 
  2. In caso di scioglimento dell'Unione di Comuni  della  Valle  del
Marecchia, il Comune di Poggio Torriana ed i Comuni di  Santarcangelo
e Verrucchio disciplineranno gli  aspetti  successori  inerenti  alla
gestione dei  servizi  associati.  In  mancanza  di  tale  disciplina
condivisa, i Comuni  succederanno  all'Unione  in  tutti  i  rapporti
giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione
alle obbligazioni si  applicheranno  i  principi  della  solidarieta'
attiva e passiva. 
  3. Per quanto concerne l'esercizio, nel territorio  del  Comune  di
Poggio Torriana, delle funzioni  regionali  in  materia  di  sviluppo
della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed
assetto idrogeologico,  ed  il  relativo  personale,  si  applica  la
disciplina della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure  per
assicurare il  governo  territoriale  delle  funzioni  amministrative
secondo   i   principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   ed
adeguatezza),   con   riguardo   all'ambito   territoriale   ottimale
determinato,  ai  sensi  della  legge   regionale   medesima,   dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 18 marzo 2013.