Art. 5 
 
                        Contributi regionali 
 
  1. Nel rispetto dei  criteri  individuati  dall'articolo  16  della
legge regionale 30  giugno  2008,  n.  10  (Misure  per  il  riordino
territoriale,     l'autoriforma     dell'amministrazione     e     la
razionalizzazione delle funzioni)  e  specificati  dal  programma  di
riordino territoriale, la Regione  quantifica  i  contributi  per  le
fusioni in  base  ai  criteri  della  popolazione  e  del  territorio
complessivi, del numero dei Comuni e  del  volume  complessivo  delle
spese correnti. 
  2. La Regione eroga al Comune  di  Poggio  Torriana  un  contributo
annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di  quindici
anni, pari a 115.000 euro all'anno. 
  3. Al Comune  di  Poggio  Torriana  viene  concesso,  a  titolo  di
compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in
conto capitale della durata di tre anni, ai sensi  dell'articolo  16,
comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari  a  120.000  euro
all'anno. 
  4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune  di
Poggio Torriana: 
  a)  ha  priorita'  assoluta  nei  programmi  e  nei   provvedimenti
regionali di settore che prevedono contributi  a  favore  degli  enti
locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale  n.
10 del 2008; 
  b) e' equiparato ad una Unione di Comuni ai  fini  dell'accesso  ai
contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore
riservati a forme associative di  Comuni,  ad  eccezione  che  per  i
contributi regolati dal programma di riordino territoriale. 
  5.  La  Regione,  in  armonia  con  l'evoluzione  della  disciplina
normativa in materia, sostiene il Comune  di  Poggio  Torriana  anche
mediante cessione di quota del patto di  stabilita'  territoriale  di
cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilita'
territoriale   della   Regione   Emilia-Romagna),   anche   ai   fini
dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di  cui
al presente articolo.