Art. 6 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione  della  presente  legge  si
provvede con l'istituzione di apposite unita' previsionali di base  e
relativi   capitoli   che   verranno    dotati    della    necessaria
disponibilita', ai sensi di quanto disposto  dall'articolo  37  della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile  della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4).