Art. 7 Disposizioni transitorie 1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operativita' del Comune di Poggio Torriana dal 1° gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa, sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuita' nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. 2. E' istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del Comune di Poggio Torriana che sara' nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi del Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale dell'anno 2014. 3. Al fine di agevolare la riorganizzazione iniziale del Comune di Poggio Torriana, il termine per l'avvio della gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, della legge regionale n. 21 del 2012 decorre dal 1° gennaio 2015. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 7 novembre 2013 ERRANI (Omissis).