Art. 7 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I Sindaci dei Comuni di origine,  entro  il  31  dicembre  2013,
d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti  utili
per consentire la piena operativita' del Comune  di  Poggio  Torriana
dal  1°   gennaio   2014,   sia   con   riguardo   all'organizzazione
amministrativa, sia in riferimento a tutti gli interessi primari  dei
cittadini, con l'obiettivo di garantire continuita' nell'accesso alle
prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in  capo  ai  cittadini
stessi. 
  2. E' istituito un organismo consultivo composto  dai  Sindaci  dei
preesistenti Comuni di origine, con il  compito  di  collaborare  con
l'organo  di  amministrazione  straordinaria  del  Comune  di  Poggio
Torriana che sara' nominato ai sensi della  normativa  statale,  fino
all'elezione degli organi  del  Comune  di  nuova  istituzione  nella
tornata elettorale dell'anno 2014. 
  3. Al fine di agevolare la riorganizzazione iniziale del Comune  di
Poggio Torriana, il termine  per  l'avvio  della  gestione  associata
delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo  periodo,  della
legge regionale n. 21 del 2012 decorre dal 1° gennaio 2015. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
 
    Bologna, 7 novembre 2013 
 
                               ERRANI 
 
  (Omissis).