Art. 3 
 
    Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali 
 
  1. Il Comune di Sissa Trecasali subentra  nella  titolarita'  delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi  che  afferiscono
ai preesistenti Comuni di Sissa e Trecasali, ai  sensi  dell'articolo
14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996. 
  2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Sissa
e Trecasali sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di
Sissa Trecasali. 
  3. Il personale dei preesistenti Comuni di  Sissa  e  Trecasali  e'
trasferito al Comune di Sissa Trecasali ai sensi  dell'articolo  2112
del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimento  d'azienda)  e  nel   rispetto   di   quanto   previsto
dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche). 
  4. I regolamenti e gli atti amministrativi  a  contenuto  generale,
ivi compresi  gli  strumenti  urbanistici,  dei  Comuni  di  Sissa  e
Trecasali,  restano  in  vigore,  in  quanto  compatibili,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino
a quando non vi provveda il Comune di Sissa Trecasali. 
  5. I regolamenti dell'Unione Terre Verdiane per funzioni o  servizi
gia' conferiti dal  Comune  di  Trecasali  all'Unione  continuano  ad
applicarsi, salvo revoca, al Comune di Sissa Trecasali, per  la  sola
parte di esso corrispondente all'ambito territoriale  dell'originario
Comune di Trecasali, fino a eventuali diverse discipline adottate dal
Comune di Sissa Trecasali.