Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I Sindaci dei Comuni di origine,  entro  il  31  dicembre  2013,
d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti  utili
per consentire la piena operativita' del Comune  di  Sissa  Trecasali
dall'1   gennaio   2014,   sia   con   riguardo    all'organizzazione
amministrativa, sia in riferimento a tutti gli interessi primari  dei
cittadini, con l'obiettivo di garantire continuita' nell'accesso alle
prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in  capo  ai  cittadini
stessi. 
  2. E' istituito un organismo consultivo composto  dai  Sindaci  dei
preesistenti Comuni di origine, con il  compito  di  collaborare  con
l'organo di amministrazione straordinaria del nuovo Comune che  sara'
nominato ai sensi della normativa statale,  fino  all'elezione  degli
organi  del  Comune  di  Sissa  Trecasali  nella  tornata  elettorale
dell'anno 2014. 
  3. Al fine di agevolare la riorganizzazione iniziale del Comune  di
Sissa Trecasali, il termine  per  l'avvio  della  gestione  associata
delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo  periodo,  della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21  (Misure  per  assicurare  il
governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi
di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza)  decorre  dal  1°
gennaio 2015. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
 
    Bologna, 7 novembre 2013 
 
                               ERRANI 
 
  (Omissis).