Art. 2 Modifica all'art. 3 del regolamento regionale dell'8 agosto 2012, n. 7/R 1. Al comma 9 dell'art. 3 del regolamento regionale dell'8 agosto 2012, n. 7/R, come modificato dall'art. 2 del regolamento regionale n. 7/2013 le parole «entro quindici mesi» sono sostituite con le seguenti «entro diciassette mesi.».