Art. 2 
 
Modifica all'art. 3 del regolamento regionale dell'8 agosto 2012,  n.
                                 7/R 
 
  1. Al comma 9 dell'art. 3 del regolamento regionale  dell'8  agosto
2012, n. 7/R, come modificato dall'art. 2 del  regolamento  regionale
n. 7/2013 le parole «entro quindici  mesi»  sono  sostituite  con  le
seguenti «entro diciassette mesi.».