Art. 3 
 
        Modifiche all'articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo  19  bis  del  d.p.g.r.  46/R/2008,  le
parole: "di  cui  all'articolo  76  del  decreto  legislativo.  "sono
sostituite dalle seguenti: "stabiliti dal piano di tutela delle acque
di cui all'articolo 121  del  decreto  legislativo  o  dal  piano  di
gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x quater) della l.r.
20/2006.". 
  2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 19  bis  del  d.p.g.r.
46/R/2008, le parole: "del relativo PMG del  "sono  sostituite  dalle
seguenti: "del PMG, relativo al ". 
  3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19  bis  del  d.p.g.r.
46/R/2008, le parole: "qualora il trattamento sia  presente  solo  al
piede di utenza, anche se  composto  come  specificato  dall'art.  19
comma 10, " sono sostituite dalle seguenti: "al di fuori dei casi  di
cui alla lettera b),". 
  4. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 19 bis del d.p.g.r.
46/R/2008, e' inserita la seguente: 
  "a bis) per gli scarichi  di  acque  reflue  domestiche  fino  alla
concorrenza del limite di 200 AE; ".