Art. 3 Modifiche all'articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 1. Al comma 1 dell'articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: "di cui all'articolo 76 del decreto legislativo. "sono sostituite dalle seguenti: "stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x quater) della l.r. 20/2006.". 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: "del relativo PMG del "sono sostituite dalle seguenti: "del PMG, relativo al ". 3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: "qualora il trattamento sia presente solo al piede di utenza, anche se composto come specificato dall'art. 19 comma 10, " sono sostituite dalle seguenti: "al di fuori dei casi di cui alla lettera b),". 4. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008, e' inserita la seguente: "a bis) per gli scarichi di acque reflue domestiche fino alla concorrenza del limite di 200 AE; ".