Art. 4 
 
        Modifiche all'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, dopo  le
parole: "si attengono "sono inserite le seguenti:",nel rispetto delle
previsioni del piano di tutela delle acque di  cui  all'articolo  121
del decreto legislativo o del piano di gestione di  cui  all'articolo
2, comma 1, lettera x quater) della l.r. 20/2006 , ". 
  2. La lettera a) del comma 1  dell'articolo  19  ter  del  d.p.g.r.
46/R/2008, e' sostituita dalla seguente: 
  "a) entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati : 
  1) gli interventi sugli scarichi  situati  a  monte  dei  punti  di
prelievo e derivazione per uso  idropotabile  afferenti  al  servizio
idrico integrato, necessari a garantire la qualita' e la destinazione
delle acque alla produzione di acqua potabile; 
  2) gli interventi sugli scarichi  per  i  quali  si  ritiene  possa
sussistere un effettivo rischio di natura igienico-sanitaria; 
  3) gli interventi sugli scarichi  direttamente  adducenti  a  corpi
idrici  appartenenti  alle  categorie  laghi,  invasi  e   acque   di
transizione; ". 
  3. La lettera b) del comma 1  dell'articolo  19  ter  del  d.p.g.r.
46/R/2008, e' sostituita dalla seguente: 
  "b) entro il 31 dicembre 2018, sono realizzati gli interventi sugli
scarichi con oltre 1000 AE che adducono,  direttamente  o  attraverso
altro corpo recettore, ad un corpo idrico  tipizzato  che  non  abbia
gia' raggiunto il livello di buono stato di qualita'  ambientale,  di
cui all'articolo 74, comma 2, lettera q) del medesimo  decreto,  come
risultante dalla classificazione  di  stato  ambientale  delle  acque
superficiali contenuta nel piano  di  gestione,  fatto  salvo  quanto
previsto all'articolo 55 bis; ". 
  4. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r.
46/R/2008, sono abrogate. 
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008,  e'
inserito il seguente: 
  "1 bis. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al  comma  1
contengono altresi' l'elenco degli  interventi,  non  ricompresi  tra
quelli di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma,  per  i  quali
l'AIT provvede, entro il 31 dicembre  2017,  all'approvazione  di  un
apposito programma contenente tempi e  modalita'  di  attuazione  dei
lavori. Il termine di conclusione dei lavori  non  puo'  superare  la
data prevista dall'articolo 26, comma 3, della l.r. 20/2006  per  gli
interventi che possono essere eseguiti dopo il 31 dicembre 2015 senza
pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita'. ". 
  6. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008,  e'
inserito il seguente: 
  "3 bis. Nei  casi  di  cui  al  comma  1  bis,  gli  scarichi  sono
autorizzati dalle province in via transitoria fino alla data  del  31
dicembre 2017 e, successivamente, fino al termine di ultimazione  dei
lavori indicato nel programma di cui al medesimo comma, a  condizione
che: 
  a) gli interventi di adeguamento siano  elencati  negli  accordi  o
contratti di programma di cui al comma 1; 
  b) siano rispettate le condizioni e  le  modalita'  previste  negli
accordi e contratti di programma di cui alla lettera a). ". 
  7. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 19  ter  del  d.p.g.r.
46/R/2008, le parole: "del relativo " sono sostituite dalle seguenti:
"del PMG, relativo al ". 
  8. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 19  ter  del  d.p.g.r.
46/R/2008, le parole: "qualora il trattamento sia  presente  solo  al
piede di utenza, anche se  composto  come  specificato  dall'art.  19
comma 10, " sono sostituite dalle seguenti: "al di fuori dei casi  di
cui alla lettera a), ". 
  9. Al comma 5 dell'articolo  19  ter  del  d.p.g.r.  46/R/2008,  le
parole: "ai sensi del comma 3 " sono sostituite dalle  seguenti:  "ai
sensi dei commi 3 e 3 bis ". 
  10. Dopo la lettera  d)  del  comma  5  dell'articolo  19  ter  del
d.p.g.r. 46/R/2008, e' inserita la seguente: 
  "d bis) per scarichi di acque reflue domestiche  dotati  almeno  di
fosse  bicamerali,  tricamerali  o  Imhoff  e  derivanti   da   nuove
edificazioni o da ristrutturazioni di edifici gia' esistenti, fino ad
un massimo del 10 per cento della potenzialita' gia'  autorizzata  ai
sensi dei commi 3 e 3bis e a  condizione  che  non  sia  superata  la
soglia dei 2000 AE e non venga compromesso  il  raggiungimento  degli
obiettivi di qualita' . ".