Art. 10 
 
      Inserimento dell'articolo 38-quinquies nella l.r. 79/2012 
 
  1. Dopo l'articolo 38-quater della  l.r.  79/2012  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 38-quinquies (Disposizioni per la  prima  applicazione  della
gestione patrimoniale e finanziaria). - 1. Fino all'emanazione  delle
direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), i  bilanci  di
cui all'articolo 20 sono approvati secondo gli schemi e le  modalita'
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Nelle more dell'approvazione dello statuto di  cui  all'articolo
12, la  Giunta  regionale,  entro  trenta  giorni  dalla  data  delle
elezioni consortili, approva lo statuto provvisorio dei consorzi,  in
funzione dell'immediata operativita' della prima assemblea.».