Art. 7 Inserimento dell'articolo 38-bis nella l.r. 79/2012 1. Dopo l'articolo 38 della l.r. 79/2012 e' inserito il seguente: «Art. 38-bis (Prima approvazione della proposta relativa al piano delle attivita' di bonifica). - 1. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi, i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, ed i commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2010 , approvano la proposta del piano delle attivita' di bonifica di cui all'articolo 25, anche in assenza delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), in coerenza con le deliberazioni gia' approvate ai sensi della l.r. 34/1994 e anche in riferimento al reticolo di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e). La proposta del piano delle attivita' di bonifica e' inviata dai soggetti di cui al comma 1, alla Giunta regionale entro il 30 novembre 2013. 2. Per l'anno 2014 la Giunta regionale approva il piano delle attivita' di bonifica, sulla base della proposta di cui al comma 1, senza necessita' di acquisire il parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-sexies, comma 1, lettera a), della l.r. 91/1998.».