Art. 7 
 
         Inserimento dell'articolo 38-bis nella l.r. 79/2012 
 
  1. Dopo l'articolo 38 della l.r. 79/2012 e' inserito il seguente: 
  «Art. 38-bis (Prima approvazione della proposta relativa  al  piano
delle attivita' di bonifica). - 1. Nelle  more  dell'istituzione  dei
nuovi consorzi, i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono  le
funzioni di bonifica, ed i commissari straordinari di cui  alla  l.r.
47/2010 , approvano la proposta del piano delle attivita' di bonifica
di cui all'articolo 25, anche  in  assenza  delle  direttive  di  cui
all'articolo  22,  comma  2,  lettera  b),   in   coerenza   con   le
deliberazioni gia' approvate ai sensi della l.r. 34/1994 e  anche  in
riferimento  al   reticolo   di   gestione   individuato   ai   sensi
dell'articolo 22, comma 2, lettera e). La proposta  del  piano  delle
attivita' di bonifica e' inviata dai soggetti di cui al comma 1, alla
Giunta regionale entro il 30 novembre 2013. 
  2. Per l'anno 2014 la  Giunta  regionale  approva  il  piano  delle
attivita' di bonifica, sulla base della proposta di cui al  comma  1,
senza necessita' di acquisire il parere della  conferenza  permanente
per la difesa del suolo  di  cui  all'articolo  12-sexies,  comma  1,
lettera a), della l.r. 91/1998.».