Art. 2 
 
               Affidamento e dispersione delle ceneri 
 
  1. Il  soggetto  affidatario  dell'urna,  persona  fisica,  ente  o
associazione, e' individuata nel rispetto della volonta' del  defunto
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2),  della
legge n. 130/2001 o da chi puo' manifestarne la  volonta',  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e  4),  della  stessa
legge.  La  dispersione  delle  ceneri  e'  eseguita   dai   soggetti
espressamente indicati dal defunto o, in alternativa, dai soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1), lettera d), delle legge n. 130/2001. 
  2.  La  consegna   dell'urna   cineraria   e'   effettuata   previa
sottoscrizione di un documento  nel  quale  il  soggetto  affidatario
dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale  atto,
conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in  cui
e' avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento  per
il trasporto delle ceneri. 
  3.  Il  trasporto  delle  ceneri  non  e'  soggetto   alle   misure
precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme,  salvo
diverse indicazioni dell'autorita' sanitaria. 
  4.  Resta  valida  la  possibilita'  di  rinuncia   all'affidamento
dell'urna da parte del soggetto indicato  dal  defunto.  La  rinuncia
all'affidamento deve risultare da  dichiarazione  resa  all'ufficiale
dello stato civile che ha  autorizzato  la  cremazione.  In  caso  di
affidamento a piu' soggetti, la rinuncia di uno di questi non implica
anche la rinuncia degli altri affidatari. 
  5. In caso di rinuncia all'affidamento  e  qualora  non  sia  stata
effettuata la dispersione, le  ceneri  sono  conservate  in  appositi
spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.  285  (Approvazione
del regolamento di polizia mortuaria).