Art. 4 
 
             Luoghi idonei alla dispersione delle ceneri 
 
  1. La dispersione delle ceneri e'  consentita  nel  rispetto  della
legge n. 130/2001, nei luoghi di seguito indicati: 
    a) in aree a cio'  destinate  all'interno  dei  cimiteri  di  cui
all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. n. 285/1990; 
    b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri  da  centri  e
insediamenti abitativi; 
    c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa; 
    d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva; 
    e) nei fiumi; 
    f) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito  delle
aree  di  propria  pertinenza,  dai  Comuni,  dalle  Province,  dalla
Regione; 
    g) in aree private. 
  2. La dispersione e'  vietata  nei  centri  abitati  come  definiti
dall'articolo 3, comma 1,  numero  8),  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 
  3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri  abitati,
deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e  non  puo'
dare luogo ad attivita' aventi fini di lucro. 
  4. La dispersione in mare, nei laghi,  nei  fiumi  ed  altri  corsi
d'acqua e' consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.