Art. 4 Luoghi idonei alla dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri e' consentita nel rispetto della legge n. 130/2001, nei luoghi di seguito indicati: a) in aree a cio' destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. n. 285/1990; b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi; c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa; d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva; e) nei fiumi; f) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai Comuni, dalle Province, dalla Regione; g) in aree private. 2. La dispersione e' vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non puo' dare luogo ad attivita' aventi fini di lucro. 4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua e' consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.