Art. 6 Senso comunitario della morte 1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volonta' del defunto o degli altri soggetti individuati dalla normativa vigente, e' posta nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. Gli oneri sono posti a carico dei richiedenti. 2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.