Art. 6 
 
                    Senso comunitario della morte 
 
  1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, in caso
di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di
dispersione delle ceneri, per volonta'  del  defunto  o  degli  altri
soggetti individuati dalla normativa vigente, e' posta  nel  cimitero
apposita  targa,  individuale  o  collettiva,  che  riporta  i   dati
anagrafici  del  defunto.  Gli  oneri  sono  posti   a   carico   dei
richiedenti. 
  2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento
della dispersione delle ceneri.