Art. 7 
 
                      Informazione ai cittadini 
 
  1. I Comuni e la Regione favoriscono e promuovono l'informazione ai
cittadini residenti nel proprio  territorio  sulle  diverse  pratiche
funerarie, anche con riguardo agli aspetti  economici.  Specifiche  e
dettagliate informazioni sono dedicate all'affidamento delle ceneri e
alle modalita' di dispersione o conservazione delle stesse. 
  2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte  e'
tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto  in
ordine alle diverse possibilita' di disposizione del cadavere,  anche
attraverso il materiale informativo predisposto dalla Regione  e  dai
Comuni. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise. 
 
    Campobasso, 12 novembre 2013 
 
                          di LAURA FRATTURA