Art. 7 Informazione ai cittadini 1. I Comuni e la Regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate all'affidamento delle ceneri e alle modalita' di dispersione o conservazione delle stesse. 2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte e' tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilita' di disposizione del cadavere, anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla Regione e dai Comuni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 12 novembre 2013 di LAURA FRATTURA