Art. 12 Vigilanza 1. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento svolge l'attivita' di vigilanza sugli organismi di controllo, secondo le seguenti modalita': a) valuta l'applicazione del piano di controllo e dei criteri di campionamento adottati. Ove accerti la non corretta applicazione del piano di controllo, dispone un richiamo scritto. Qualora le inadempienze rilevate comportino piu' di tre richiami scritti nell'arco del triennio, dispone la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera c); b) verifica il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera c); c) ispeziona un campione rappresentativo di produttori al fine di verificare l'applicazione del piano dei controlli; d) puo' eseguire esami analitici a campione sul prodotto certificato. Ove accerti la non rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione, fatta salva l'applicazione di norme penali, segnala la non conformita' all'organismo di controllo per l'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b); e) esegue controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dell'art. 8, comma 2. 2. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento dispone la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), qualora sia accertata la perdita dei requisiti previsti nell'art. 10, comma 1, nonche' la violazione dell'art. 11. 3. L'organismo di controllo per il quale e' stata disposta la cancellazione, puo' presentare nuova istanza di iscrizione al relativo elenco dopo che siano decorsi almeno due anni dalla data di cancellazione stessa. 4. La Regione svolge l'attivita' di sorveglianza del sistema sul mercato anche tramite accordi con soggetti pubblici qualificati.