Art. 12 
 
                              Vigilanza 
 
  1. La struttura regionale competente ai  fini  autorizzativi  e  di
coordinamento svolge l'attivita'  di  vigilanza  sugli  organismi  di
controllo, secondo le seguenti modalita': 
    a) valuta l'applicazione del piano di controllo e dei criteri  di
campionamento adottati. Ove accerti la non corretta applicazione  del
piano  di  controllo,  dispone  un  richiamo  scritto.   Qualora   le
inadempienze  rilevate  comportino  piu'  di  tre  richiami   scritti
nell'arco del triennio, dispone la cancellazione dall'elenco  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera c); 
    b) verifica il mantenimento dei requisiti che  hanno  determinato
l'iscrizione nell'elenco  regionale  di  cui  all'art.  4,  comma  1,
lettera c); 
    c) ispeziona un campione rappresentativo di produttori al fine di
verificare l'applicazione del piano dei controlli; 
    d)  puo'  eseguire  esami  analitici  a  campione  sul   prodotto
certificato. Ove accerti la non rispondenza dei prodotti ai requisiti
previsti dal disciplinare di produzione, fatta  salva  l'applicazione
di  norme  penali,  segnala  la  non  conformita'  all'organismo   di
controllo per l'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b); 
    e) esegue controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai
sensi dell'art. 8, comma 2. 
  2. La struttura regionale competente ai  fini  autorizzativi  e  di
coordinamento dispone la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), qualora sia accertata la perdita  dei  requisiti
previsti nell'art. 10, comma 1, nonche' la violazione dell'art. 11. 
  3. L'organismo di controllo per  il  quale  e'  stata  disposta  la
cancellazione,  puo'  presentare  nuova  istanza  di  iscrizione   al
relativo elenco dopo che siano decorsi almeno due anni dalla data  di
cancellazione stessa. 
  4. La Regione svolge l'attivita' di sorveglianza  del  sistema  sul
mercato anche tramite accordi con soggetti pubblici qualificati.