Art. 13 
 
                        Delle non conformita' 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art.  2,  comma  5,  della  legge
regionale n. 10/2011, si intendono: 
    a) per non conformita' lievi, che comportano il richiamo scritto,
quelle: 
      1) di carattere amministrativo dalle quali non  derivano  gravi
danni all'immagine del  sistema,  non  hanno  effetto  sui  requisiti
dichiarati  ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  all'uso   o
sull'identificazione e rintracciabilita' del  prodotto  e  non  hanno
effetti sul prodotto; 
      2) relative al prodotto qualora  non  determinano  il  concreto
pericolo per l'immagine del sistema, si riferiscono all'incompleta  o
omessa   annotazione   nella   documentazione    dell'attivita'    di
autocontrollo  purche'  non  abbia  effetti  sull'identificazione   e
rintracciabilita' del prodotto; 
    b) per non  conformita'  lievi,  che  comportano  la  sospensione
dell'autorizzazione, quelle: 
      1) da cui derivano non conformita' per la materia prima  o  per
il prodotto e che, tuttavia, non pregiudicano la  sicurezza  igienico
sanitaria e/o la qualita' della materia prima e del prodotto; 
      2) riferite alla mancata attuazione delle richieste  di  azione
correttiva a seguito di richiamo scritto; 
    c) per non conformita' gravi, che comportano la cancellazione dal
sistema, quelle: 
      1) che determinano la perdita dei requisiti dichiarati ai  fini
del rilascio  dell'autorizzazione  all'uso,  nonche'  concernenti  le
violazioni degli impegni  assunti  nei  confronti  dell'organismo  di
controllo,  nonche'  le  false   annotazioni   nella   documentazione
dell'attivita'  di  autocontrollo,  nonche'  le  false  dichiarazioni
nell'istanza di autorizzazione all'uso, fatto salvo  quanto  previsto
dall'art. 76 del decreto del presidente della Regione n. 445/2000; 
      2) che costituiscono mancato  rispetto  alle  specifiche  norme
tecniche come definite nel disciplinare di produzione; 
      3) riferite  alla  mancata  attuazione  dell'azione  correttiva
disposta a seguito della lettera b). 
  2. La sospensione comporta il divieto d'uso dell'autorizzazione per
un periodo massimo di un anno. 
  3. I provvedimenti di cui ai al comma 1, lettere a), b) e c),  sono
comunicati entro 48 ore dall'accertamento della  non  conformita'  al
produttore  e   alla   struttura   regionale   competente   ai   fini
autorizzativi e di coordinamento garantendo  che  il  mittente  abbia
prova certa di ricezione da parte del destinatario.