Art. 13 Delle non conformita' 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 10/2011, si intendono: a) per non conformita' lievi, che comportano il richiamo scritto, quelle: 1) di carattere amministrativo dalle quali non derivano gravi danni all'immagine del sistema, non hanno effetto sui requisiti dichiarati ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso o sull'identificazione e rintracciabilita' del prodotto e non hanno effetti sul prodotto; 2) relative al prodotto qualora non determinano il concreto pericolo per l'immagine del sistema, si riferiscono all'incompleta o omessa annotazione nella documentazione dell'attivita' di autocontrollo purche' non abbia effetti sull'identificazione e rintracciabilita' del prodotto; b) per non conformita' lievi, che comportano la sospensione dell'autorizzazione, quelle: 1) da cui derivano non conformita' per la materia prima o per il prodotto e che, tuttavia, non pregiudicano la sicurezza igienico sanitaria e/o la qualita' della materia prima e del prodotto; 2) riferite alla mancata attuazione delle richieste di azione correttiva a seguito di richiamo scritto; c) per non conformita' gravi, che comportano la cancellazione dal sistema, quelle: 1) che determinano la perdita dei requisiti dichiarati ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso, nonche' concernenti le violazioni degli impegni assunti nei confronti dell'organismo di controllo, nonche' le false annotazioni nella documentazione dell'attivita' di autocontrollo, nonche' le false dichiarazioni nell'istanza di autorizzazione all'uso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del presidente della Regione n. 445/2000; 2) che costituiscono mancato rispetto alle specifiche norme tecniche come definite nel disciplinare di produzione; 3) riferite alla mancata attuazione dell'azione correttiva disposta a seguito della lettera b). 2. La sospensione comporta il divieto d'uso dell'autorizzazione per un periodo massimo di un anno. 3. I provvedimenti di cui ai al comma 1, lettere a), b) e c), sono comunicati entro 48 ore dall'accertamento della non conformita' al produttore e alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento garantendo che il mittente abbia prova certa di ricezione da parte del destinatario.