Art. 14 
 
                          Azioni correttive 
 
  1. L'organismo di  controllo,  nei  casi  di  accertamento  di  non
conformita' lievi, di cui all'art. 13, comma 1, lettera  a),  dispone
il richiamo scritto con richiesta di azione correttiva, stabilendo  i
tempi  per  sua  adozione  e  i  tempi  per  la  successiva  verifica
dell'efficacia dell'azione stessa. 
  2. L'organismo di  controllo,  nei  casi  di  accertamento  di  non
conformita' lievi, di cui all'art. 13, comma 1, lettera  b),  dispone
il provvedimento di sospensione con richiesta di  azione  correttiva,
stabilendo i tempi per sua adozione  e  i  tempi  per  la  successiva
verifica dell'efficacia dell'azione stessa. 
  3. Il produttore, al quale e' comunicato il richiamo scritto  o  la
sospensione, entro dieci giorni dalla loro ricezione, puo'  formulare
osservazioni all'organismo di controllo che  provvede,  entro  trenta
giorni,  alla   loro   valutazione   ai   fini   della   conferma   o
dell'annullamento del provvedimento da comunicare al produttore.