Art. 14 Azioni correttive 1. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di non conformita' lievi, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), dispone il richiamo scritto con richiesta di azione correttiva, stabilendo i tempi per sua adozione e i tempi per la successiva verifica dell'efficacia dell'azione stessa. 2. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di non conformita' lievi, di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), dispone il provvedimento di sospensione con richiesta di azione correttiva, stabilendo i tempi per sua adozione e i tempi per la successiva verifica dell'efficacia dell'azione stessa. 3. Il produttore, al quale e' comunicato il richiamo scritto o la sospensione, entro dieci giorni dalla loro ricezione, puo' formulare osservazioni all'organismo di controllo che provvede, entro trenta giorni, alla loro valutazione ai fini della conferma o dell'annullamento del provvedimento da comunicare al produttore.