Art. 3 
 
 Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile 
 
  1. Nell'ambito del Dipartimento regionale della  protezione  civile
e' istituito l'Ufficio amianto che ha i seguenti compiti: 
  a) coordinare efficacemente le procedure di competenza dei  singoli
rami di amministrazione regionale, dell'A.R.P.A., delle  aziende  del
Servizio sanitario regionale e degli enti locali; 
  b)  verificare,  ove  occorra,  l'impiego  ottimale  delle  risorse
economiche  vincolate   in   materia   di   amianto   delle   singole
amministrazioni territorialmente competenti e sollecitare  l'utilizzo
di quelle non ancora impiegate; 
  c) completare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, il  censimento  e  la  mappatura  della  presenza  di
amianto  nel  territorio  regionale,  avuto  riguardo  al  grado   di
pericolosita' del rischio sanitario ed ambientale esistente,  secondo
le direttive  comunitarie  e  statali  in  materia  di  censimento  e
ricognizione del rischio derivante dalla presenza di amianto; 
  d) conseguire l'obiettivo, entro tre anni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, della totale rimozione di ogni manufatto
in cemento amianto dal territorio regionale, nel rispetto delle norme
vigenti  sulla  corretta  procedura  di  asportazione,  trasporto   e
stoccaggio  dell'amianto,  con  conferimento  dell'amianto   rimosso,
inquinante o potenzialmente inquinante, presso  l'impianto  regionale
di trasformazione di cui all'art. 14. 
  2. Con decreto del Presidente della Regione da  emanarsi  entro  30
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
nominati,  in  numero  massimo  di  dodici   unita',   i   componenti
dell'Ufficio amianto. Con il medesimo  decreto  il  Presidente  della
Regione conferisce ad un  dirigente  dell'Amministrazione  regionale,
individuato tra i componenti dell'Ufficio, l'incarico di  coordinarne
le  attivita'  con  l'obbligo  di   relazionare   semestralmente   al
Presidente della Regione ed alle competenti  Commissioni  legislative
dell'Assemblea regionale siciliana in ordine all'attivita' svolta, al
cronoprogramma  delle  iniziative  in   essere   ed   al   grado   di
conseguimento degli obiettivi per cui e' istituito l'Ufficio. Per  lo
svolgimento della propria attivita' l'Ufficio si avvale del personale
amministrativo e dei locali individuati con proprio provvedimento dal
Segretario generale della Presidenza della Regione. 
  3. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e'
soppressa la "Commissione regionale amianto"  istituita  con  decreto
interassessoriale n. 02285 del 28 novembre 2013 in ottemperanza  alla
delibera della Giunta regionale n. 246 dell'11 luglio 2013.