Art. 3 Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile 1. Nell'ambito del Dipartimento regionale della protezione civile e' istituito l'Ufficio amianto che ha i seguenti compiti: a) coordinare efficacemente le procedure di competenza dei singoli rami di amministrazione regionale, dell'A.R.P.A., delle aziende del Servizio sanitario regionale e degli enti locali; b) verificare, ove occorra, l'impiego ottimale delle risorse economiche vincolate in materia di amianto delle singole amministrazioni territorialmente competenti e sollecitare l'utilizzo di quelle non ancora impiegate; c) completare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il censimento e la mappatura della presenza di amianto nel territorio regionale, avuto riguardo al grado di pericolosita' del rischio sanitario ed ambientale esistente, secondo le direttive comunitarie e statali in materia di censimento e ricognizione del rischio derivante dalla presenza di amianto; d) conseguire l'obiettivo, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell'amianto, con conferimento dell'amianto rimosso, inquinante o potenzialmente inquinante, presso l'impianto regionale di trasformazione di cui all'art. 14. 2. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati, in numero massimo di dodici unita', i componenti dell'Ufficio amianto. Con il medesimo decreto il Presidente della Regione conferisce ad un dirigente dell'Amministrazione regionale, individuato tra i componenti dell'Ufficio, l'incarico di coordinarne le attivita' con l'obbligo di relazionare semestralmente al Presidente della Regione ed alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana in ordine all'attivita' svolta, al cronoprogramma delle iniziative in essere ed al grado di conseguimento degli obiettivi per cui e' istituito l'Ufficio. Per lo svolgimento della propria attivita' l'Ufficio si avvale del personale amministrativo e dei locali individuati con proprio provvedimento dal Segretario generale della Presidenza della Regione. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppressa la "Commissione regionale amianto" istituita con decreto interassessoriale n. 02285 del 28 novembre 2013 in ottemperanza alla delibera della Giunta regionale n. 246 dell'11 luglio 2013.