Allegato Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 26, comma 1 lettera b), della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), di seguito denominata legge, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per l'attuazione di progetti di utilita' sociale e per iniziative di formazione e aggiornamento degli associati di cui agli articoli 23, comma 1 e 28, comma 1 della legge. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) progetto: iniziativa consistente in un insieme di attivita' volte al conseguimento di un obiettivo specifico, predefinito e limitato nel tempo, il quale concorre alla realizzazione degli scopi dell'associazione beneficiaria; b) formazione e aggiornamento: attivita' educativa volta alla trasmissione e all'approfondimento delle competenze e capacita' necessarie allo svolgimento dell'attivita' istituzionale nonche' al rafforzamento del senso di appartenenza all'associazione; c) costo complessivo: il costo totale previsto per l'attuazione del progetto; d) spesa ammissibile: la somma delle categorie di spesa direttamente imputabili e pertinenti alla realizzazione del progetto ai sensi dell'articolo 7 o dell'iniziativa formativa, ai sensi dell'articolo 9; e) spesa ammessa: importo della spesa ammissibile, detratte le eventuali entrate generate dalla realizzazione del progetto o dell'iniziativa formativa, nonche' le entrate provenienti da altre fonti, pubbliche o private, diverse dal contributo regionale di cui al presente regolamento; f) utilita' sociale: l'erogazione di servizi con carattere prevalente di mutualita' e non di natura commerciale, atti a soddisfare un bisogno umano, ovvero un interesse pubblico e volti al miglioramento della qualita' della vita; g) modifiche sostanziali: le variazioni apportate all'attivita' tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonche' le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione. Art. 3. Beneficiari 1. Possono accedere ai contributi le associazioni che attuano: a) progetti di utilita' sociale a favore di associati o di terzi, senza finalita' di lucro; b) iniziative di formazione e aggiornamento a favore dei propri associati. 2. Le associazioni di cui al comma 1 devono risultare iscritte, alla data di presentazione della domanda di contributo, nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 20 della legge. 3. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o piu' associazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato, tutte le associazioni partecipanti devono essere iscritte al registro di cui al comma 2. Art. 4. Oggetto e misura dei contributi 1. I contributi di cui al presente regolamento hanno ad oggetto il finanziamento di: a) progetti di utilita' sociale a favore di associati o di terzi, che perseguono una o piu' finalita' di cui all'articolo 19, comma 2, della legge e che presentano i seguenti requisiti di ammissibilita': 1) si svolgono interamente nel territorio regionale; 2) comportano un impegno organizzativo e gestionale di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi; b) iniziative proposte dalle associazioni per la formazione e l'aggiornamento dei propri associati, che presentano i seguenti requisiti di ammissibilita': 1) si svolgono interamente nel territorio regionale; 2) si riferiscono alle attivita' e finalita' statutarie delle associazioni proponenti; 3) prevedono una durata delle attivita' formative non superiore a dodici mesi; 4) non prevedono quote di iscrizione ne' altri versamenti a carico dei partecipanti. 2. Il contributo e' concesso nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della spesa ammessa, fino a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) nel caso di progetti e iniziative realizzati da una singola associazione, e fino a un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o piu' associazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato. Art. 5. Procedura attuativa e struttura responsabile 1. La struttura responsabile dei procedimenti contributivi di cui al presente regolamento e' il Servizio competente in materia di promozione sociale, di seguito Servizio, che provvede alla concessione dei contributi secondo le modalita' del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 6. Modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda, redatta sulla base della modulistica di cui agli allegati A, B e C al presente regolamento, e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, e' presentata al Servizio entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno. 2. La domanda e' sottoscritta, anche digitalmente, dal legale rappresentante dell'associazione o da altra persona munita di delega e poteri di firma. 3. La domanda e' corredata dalla scheda del progetto presentato, allegato B o C, in relazione alla tipologia del progetto. 4. Ogni associazione puo' presentare una sola domanda di contributo ovvero partecipare in qualita' di partner ad un solo progetto o ad una sola iniziativa formativa. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o piu' associazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato, la domanda deve essere presentata dalla sola associazione individuata come capofila. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' causa di inammissibilita' della domanda. 6. In considerazione del combinato disposto degli articoli 40 e 42, comma 7, della legge, dal 1° gennaio 2015 la domanda di cui al comma 1 e' presentata mediante posta elettronica certificata (PEC). Capo II Contributi per la realizzazione di progetti di utilita' sociale Art. 7. Spese ammissibili e spese non ammissibili 1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto. 2. Rientrano tra le spese ammissibili, le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile: a) compensi a professionisti esterni e agli associati per prestazioni di servizi, nel limite massimo del 30 per cento del costo progetto, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 18 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale); b) rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio dei soli associati coinvolti nel progetto ed entro i confini del territorio della regione Friuli Venezia Giulia; c) spese di affitto sale e noleggio di materiali e attrezzature; d) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, nel limite massimo del 10 per cento del costo progetto; e) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 10 per cento del costo progetto; f) spese di personale dipendente dell'associazione direttamente coinvolto nel progetto, nel limite massimo del 30 per cento del costo progetto; g) le spese per l'assicurazione stipulata per il progetto e relativa ai soli associati coinvolti nel progetto. 3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per: a) l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili; b) l'acquisto di beni mobili registrati e di beni usati; c) il personale dipendente dell'associazione proponente, oltre il limite di cui al comma 2, lettera f); d) l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari; e) l'acquisto di beni anche deperibili da destinare a terzi; f) vitto, alloggio e viaggio dei professionisti esterni; g) rappresentanza; h) iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio; i) le spese per studi, ricerche ed indagini. 4. Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda, devono riferirsi all'arco temporale di durata del progetto e devono essere comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata, intestata all'associazione richiedente il contributo. 5. Le spese per il personale dipendente di cui al comma 2, lettera f) devono essere rilevabili da cedolini paga debitamente quietanzati e dagli attestati di pagamento delle relative ritenute fiscali e previdenziali. Qualora il personale interno sia addetto anche ad attivita' estranee al progetto finanziato, deve essere rilevabile dal cedolino paga la quota parte dell'orario e del costo direttamente riferibile all'iniziativa, pena l'inammissibilita' della spesa. 6. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. 7. Le spese per i professionisti esterni e per gli associati di cui al comma 2 lettera a), devono mantenersi entro il limite massimo di 80,00 euro lordi orari e 400,00 euro lordi per giornata intera. 8. Le spese sostenute dagli associati di cui al comma 2 lettera b), sono riconosciute entro il limite massimo di 20,00 euro a pasto, 80,00 euro a pernottamento ed entro il limite massimo di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con il proprio automezzo. Art. 8. Criteri di valutazione e criteri di priorita' 1. La valutazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e' effettuata tenendo conto dei seguenti criteri e parametri: a) sostenibilita' nel tempo del progetto: il punteggio viene graduato in relazione alla percentuale di cofinanziamento con fondi propri dell'associazione proponente o con altri finanziamenti gia' concessi alla data di presentazione della domanda, rispetto al costo complessivo del progetto: 1) punti 10 se il progetto e' cofinanziato per una percentuale compresa tra il venticinque e il trenta per cento; 2) punti 15 se il cofinanziamento e' superiore al trenta per cento; 3) punti 20 se il cofinanziamento e' superiore al quaranta per cento; b) dimensione ed economicita' del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo del progetto e numero degli associati direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione dello stesso: 1) punti 10 se il rapporto e' superiore a 150; 2) punti 15 se il rapporto e' compreso tra 100 e 149; 3) punti 20 se il rapporto e' compreso tra 50 e 99; 4) punti 25 se il rapporto e' inferiore a 50; c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di associazioni che propongono congiuntamente il progetto ai sensi dell'articolo 4, comma 2: 1) punti 10 se il progetto e' presentato congiuntamente da almeno due associazioni; 2) punti 15 se il progetto e' presentato congiuntamente da tre associazioni; 3) punti 20 se il progetto e' presentato congiuntamente da piu' di tre associazioni; d) estensione territoriale del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al numero di comuni in cui si realizzano le attivita': 1) punti 10 se il progetto e' proposto nell'ambito di almeno tre comuni; 2) punti 15 se il progetto e' proposto nell'ambito di almeno tre comuni localizzati nel territorio di almeno due province; 3) punti 20 se il progetto e' proposto sull'intero territorio regionale, cioe' in almeno un comune per provincia; e) coinvolgimento del partenariato istituzionale pubblico: il punteggio viene graduato in relazione al numero di soggetti istituzionali pubblici coinvolti: 1) punti 10 se il progetto prevede convenzioni con almeno un soggetto istituzionale pubblico; 2) punti 20 se il progetto prevede convenzioni con piu' di un soggetto istituzionale pubblico. 2. Nel caso di progetti a parita' di punteggio, l'ordine di graduatoria e' determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorita': a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b); b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a); c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Capo III Contributi per la formazione e l'aggiornamento degli associati Art. 9. Spese ammissibili e spese non ammissibili 1. Sono ammissibili al contributo previsto per le iniziative di formazione e aggiornamento sociale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) le spese direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative stesse. 2. Rientrano tra le spese ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile: a) compensi a professionisti esterni e a professionisti associati per attivita' di docenza, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 18 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale); b) spese di locazione dei locali sede del corso di formazione nel limite massimo del 30 per cento dell'iniziativa formativa; c) spese di personale dipendente dell'associazione direttamente coinvolto nell'iniziativa formativa con riferimento al periodo di durata della stessa, nel limite massimo del 20 per cento del costo dell'iniziativa formativa; d) spese per l'assicurazione stipulata per l'iniziativa formativa e per i soli associati coinvolti nella stessa; e) rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio dei soli associati partecipanti all'attivita' di formazione ed entro i confini del territorio della regione Friuli Venezia Giulia; f) spese di noleggio di materiali e attrezzature; g) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 10 per cento del costo dell'iniziativa formativa. 3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per: a) l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili; b) l'acquisto di beni mobili registrati e di beni usati; c) il personale dipendente dell'associazione proponente, oltre il limite di cui al comma 2, lettera c); d) l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari; e) l'acquisto di beni anche deperibili da destinare a terzi; f) vitto, alloggio e viaggio dei professionisti esterni; g) rappresentanza; h) iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio; i) le spese per studi, ricerche ed indagini. 4. Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda, devono riferirsi all'arco temporale di durata del progetto e devono essere comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata, intestata all'associazione richiedente il contributo. 5. Le spese per il personale dipendente di cui al comma 2, lettera c) devono essere rilevabili da cedolini paga debitamente quietanziati e dagli attestati di pagamento delle relative ritenute fiscali e previdenziali. Qualora il personale interno sia addetto anche ad attivita' estranee al progetto finanziato, deve essere rilevabile dal cedolino paga la quota parte dell'orario e del costo direttamente riferibile all'iniziativa, pena l'inammissibilita' della spesa. 6. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. 7. Le spese per i professionisti esterni e per i professionisti associati di cui al comma 2 lettera a), devono mantenersi entro il limite massimo di 80,00 euro lordi orari e 400,00 euro lordi per giornata intera. 8. Le spese sostenute dagli associati di cui al comma 2 lettera e), sono riconosciute entro il limite massimo di 20,00 euro a pasto, 80,00 euro a pernottamento ed entro il limite massimo di un quinto del costo del litro di benzina per ogni chilometro percorso con il proprio automezzo. Art. 10. Criteri di valutazione e criteri di priorita' 1. La valutazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e' effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: a) grado di partecipazione formativa: il punteggio viene graduato in relazione alla percentuale degli associati partecipanti alla formazione rispetto al totale degli associati: 1) punti 10 se la percentuale e' compresa tra il 30 ed il 50 per cento; 2) punti 15 se la percentuale e' compresa tra il 51 ed il 70 per cento; 3) punti 20 se la percentuale e' oltre il 70 per cento; b) dimensione ed economicita' del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo del progetto e numero degli associati direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione dello stesso: 1) punti 10 se il rapporto e' superiore a 150; 2) punti 15 se il rapporto e' compreso tra 100 e 149; 3) punti 20 se il rapporto e' compreso tra 50 e 99; 4) punti 25 se il rapporto e' inferiore a 50; c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di associazioni che propongono congiuntamente il progetto ai sensi dell'articolo 4, comma 2: 1) punti 10 se il progetto e' presentato congiuntamente da almeno due associazioni; 2) punti 15 se il progetto e' presentato congiuntamente da tre associazioni; 3) punti 20 se il progetto e' presentato congiuntamente da piu' di tre associazioni. 2. Nel caso di iniziative a parita' di punteggio, l'ordine di graduatoria e' determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorita': a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a); b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b); c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Capo IV Disposizioni procedurali comuni Art. 11. Comunicazione di avvio del procedimento 1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito internet regionale. Art. 12. Istruttoria e formazione della graduatoria 1. Il Servizio, attraverso l'attivita' istruttoria, accerta l'ammissibilita' dei progetti e delle iniziative formative, verificando la completezza e la regolarita' formale delle domande nonche', ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti e delle iniziative stesse. 2. I progetti e le iniziative formative risultati ammissibili sono valutati sulla base dei criteri stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 10. Con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di promozione sociale entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito della Regione, vengono approvati: a) le graduatorie in cui sono inseriti, secondo l'ordine decrescente di punteggio, i progetti e le iniziative formative da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonche' i progetti e le iniziative formative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse; b) gli elenchi dei progetti e delle iniziative formative non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilita'. 3. Il Servizio comunica per iscritto ai richiedenti l'assegnazione del contributo. 4. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, si procede allo scorrimento della graduatoria. 5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario ad assicurare l'entita' di contributo prevista dall'articolo 4 comma 2, a favore dell'ultimo progetto inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo puo' essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario accetti formalmente di assicurare con altre fonti di finanziamento la copertura dell'intero costo del progetto. 6. In considerazione del combinato disposto degli articoli 40 e 42, comma 7, della legge, dal 1° gennaio 2015 la comunicazione di cui al comma 3 e tutte le comunicazioni al soggetto beneficiario relative ai procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento sono effettuate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Art. 13. Cumulo di contributi 1. I contributi previsti dal presente regolamento possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici e privati, fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta, come da dichiarazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c). 2. Qualora la somma dei contributi pubblici e privati concessi per la realizzazione del progetto o dell' iniziativa formativa, comprese le eventuali entrate generate dall'iniziativa, superi l'importo della spesa effettivamente sostenuta per il progetto o iniziativa formativa, il contributo regionale e' proporzionalmente rideterminato. Art. 14. Avvio del progetto finanziato 1. Il progetto e l'iniziativa formativa possono essere avviati solo successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e sono avviati entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo. Art. 15. Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi 1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito della Regione della graduatoria di cui all'articolo 12 comma 2 lettera a), secondo l'ordine della graduatoria. 2. Con il medesimo decreto di concessione viene disposta, a titolo di anticipo e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e di crescita, l'erogazione di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 3. All'erogazione del saldo del contributo si provvede a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa, di cui all'articolo 18 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo, compatibilmente con i vincoli del patto di stabilita' e di crescita. 4. Nel caso in cui l'associazione risulti gia' beneficiaria di contributi concessi dal Servizio negli esercizi precedenti ma, a seguito dell'approvazione del rendiconto, risulti debitrice dell'Amministrazione regionale per revoca o rideterminazione dei contributi concessi, l'erogazione viene disposta solo previa compensazione o dopo l'accertamento della restituzione, con le modalita' previste dall'articolo 49, comma 1, della LR 7/2000, delle somme percepite e non utilizzate. Art. 16. Obblighi del beneficiario 1. Il beneficiario del contributo e' tenuto ad apporre su tutto il materiale relativo al progetto o iniziativa formativa, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari, il logo della Regione e l'indicazione del Servizio concedente il contributo. Art. 17. Variazioni del progetto o iniziativa formativa 1. Il Direttore del Servizio puo' autorizzare eventuali variazioni degli elementi del progetto o iniziativa formativa solo nei casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilita' di realizzare le attivita' in modo conforme a quanto originariamente programmato, a condizione che cio' non comporti una modifica sostanziale del progetto o iniziativa formativa stessi. Art. 18. Rendicontazione della spesa 1. I beneficiari sono tenuti a presentare a titolo di rendiconto: a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, redatta sul modello predisposto dal Servizio, esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo, ai sensi dell'articolo 41 della legge; b) la relazione finale dettagliata sull'attivita' svolta, attestando che il progetto o iniziativa e' stato realizzato e che il contributo e' stato impiegato in conformita' ai fini per i quali e' stato concesso; c) la dichiarazione attestante l'importo totale della spesa effettivamente sostenuta per il progetto o iniziativa formativa e l'entita' e la provenienza di eventuali altri contributi ottenuti per il medesimo progetto o iniziativa, comprese le eventuali entrate generate dall'iniziativa, tenuto conto che la somma dei contributi ottenuti non deve complessivamente superare l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario. 2. Il termine per la rendicontazione e' fissato al 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda. 3. Sono riconosciute, in fase di rendicontazione, eventuali variazioni di spesa, rispetto a quanto indicato negli allegati B o C, entro il limite massimo del venti per cento dell'importo relativo a ciascuna categoria di spesa. 4. La documentazione giustificativa della spesa e' intestata al soggetto beneficiario ed e' annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa e' stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi della legge regionale di riferimento. 5. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul sito internet regionale la relativa modulistica. Art. 19. Revoca e rideterminazione del contributo 1. Il contributo e' revocato, in particolare, nei seguenti casi: a) rinuncia del beneficiario; b) venir meno dei requisiti di ammissibilita' di cui all'articolo 3 dichiarati all'atto di presentazione della domanda; c) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 18, comma 2; d) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto o iniziativa formativa originariamente programmati; e) rendicontazione di un importo inferiore al cinquanta per cento del contributo concesso. 2. La revoca del contributo comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000. 3. Qualora la spesa rendicontata, risulti inferiore al contributo concesso, si procede alla rideterminazione del contributo medesimo. Art. 20. Ispezioni e controlli 1. Il Servizio puo' effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000. Art. 21. Disposizione di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 22. Modifiche della modulistica Eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati A, B e C del presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare sul sito internet regionale. Capo V Disposizioni transitorie e finali Art. 23. Disposizioni transitorie 1. Per l'anno 2014 la domanda per i contributi di cui ai Capi II e III e' presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed il termine di rendicontazione e' indicato nel decreto di concessione di cui all'articolo 15, commi 1 e 2. 2. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 4, limitatamente ai contributi concessi per l'anno 2014, considera quelli concessi ai sensi del decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30). 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la tenuta del registro di cui all'articolo 20 della legge, si considera l'iscrizione nel Registro disciplinato con decreto del Presidente della Regione del 17 ottobre 2003, n. 0381/Pres. (Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale). 4. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge, il decreto del Presidente della Regione n. 255/2008 continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 24. Abrogazioni 1. E' abrogato il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30). Art. 25. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. (Omissis).