Allegato 
 
Regolamento  per  la  concessione  dei  contributi  a  favore   delle
  associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli  23  e  28
  della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23  (Disciplina  organica
  sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale). 
 
                               Capo I 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1.   Il   presente   regolamento   disciplina,   in    attuazione
dell'articolo 26,  comma  1  lettera  b),  della  legge  regionale  9
novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul  volontariato  e  sulle
associazioni di promozione sociale), di seguito denominata  legge,  i
criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  di  contributi   per
l'attuazione di progetti di utilita'  sociale  e  per  iniziative  di
formazione e aggiornamento degli associati di cui agli  articoli  23,
comma 1 e 28, comma 1 della legge. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) progetto: iniziativa consistente in un  insieme  di  attivita'
volte al conseguimento  di  un  obiettivo  specifico,  predefinito  e
limitato nel tempo, il quale concorre alla realizzazione degli  scopi
dell'associazione beneficiaria; 
    b) formazione e aggiornamento:  attivita'  educativa  volta  alla
trasmissione  e  all'approfondimento  delle  competenze  e  capacita'
necessarie allo svolgimento dell'attivita' istituzionale  nonche'  al
rafforzamento del senso di appartenenza all'associazione; 
    c) costo complessivo: il costo totale previsto  per  l'attuazione
del progetto; 
    d)  spesa  ammissibile:  la  somma  delle  categorie   di   spesa
direttamente imputabili e pertinenti alla realizzazione del  progetto
ai sensi  dell'articolo  7  o  dell'iniziativa  formativa,  ai  sensi
dell'articolo 9; 
    e) spesa ammessa: importo della spesa  ammissibile,  detratte  le
eventuali  entrate  generate  dalla  realizzazione  del  progetto   o
dell'iniziativa formativa, nonche' le entrate  provenienti  da  altre
fonti, pubbliche o private, diverse dal contributo regionale  di  cui
al presente regolamento; 
    f)  utilita'  sociale:  l'erogazione  di  servizi  con  carattere
prevalente  di  mutualita'  e  non  di  natura  commerciale,  atti  a
soddisfare un bisogno umano, ovvero un interesse pubblico e volti  al
miglioramento della qualita' della vita; 
    g) modifiche sostanziali: le variazioni  apportate  all'attivita'
tali da alterare significativamente i contenuti e gli  obiettivi  del
progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede  di
presentazione della domanda, nonche' le variazioni che  attengono  ad
aspetti oggetto di valutazione. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                             Beneficiari 
 
    1. Possono accedere ai contributi le associazioni che attuano: 
    a) progetti di utilita' sociale a favore di associati o di terzi,
senza finalita' di lucro; 
    b) iniziative di formazione e aggiornamento a favore  dei  propri
associati. 
    2. Le associazioni di cui al comma 1 devono  risultare  iscritte,
alla data di presentazione della domanda di contributo, nel  Registro
regionale  delle  associazioni   di   promozione   sociale   di   cui
all'articolo 20 della legge. 
    3. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da
due o piu' associazioni, nell'ambito di un rapporto di  partenariato,
tutte le associazioni partecipanti devono essere iscritte al registro
di cui al comma 2. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                   Oggetto e misura dei contributi 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento hanno  ad  oggetto
il finanziamento di: 
    a) progetti di utilita' sociale a favore di associati o di terzi,
che perseguono una o piu' finalita' di cui all'articolo 19, comma  2,
della legge e che presentano i seguenti requisiti di ammissibilita': 
      1) si svolgono interamente nel territorio regionale; 
      2) comportano un impegno organizzativo e gestionale  di  durata
non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi; 
    b) iniziative proposte dalle associazioni  per  la  formazione  e
l'aggiornamento dei  propri  associati,  che  presentano  i  seguenti
requisiti di ammissibilita': 
      1) si svolgono interamente nel territorio regionale; 
      2) si riferiscono alle attivita' e finalita'  statutarie  delle
associazioni proponenti; 
      3) prevedono una durata delle attivita' formative non superiore
a dodici mesi; 
      4) non prevedono quote di iscrizione  ne'  altri  versamenti  a
carico dei partecipanti. 2. Il contributo e'  concesso  nella  misura
massima dell'80 per cento dell'importo della spesa ammessa, fino a un
massimo  di  euro  5.000,00  (cinquemila)  nel  caso  di  progetti  e
iniziative realizzati da  una  singola  associazione,  e  fino  a  un
massimo  di  euro  10.000,00  (diecimila)  nel  caso  di  progetti  e
iniziative realizzati congiuntamente  da  due  o  piu'  associazioni,
nell'ambito di un rapporto di partenariato. 
 
                               Art. 5. 
 
 
            Procedura attuativa e struttura responsabile 
 
    1. La struttura responsabile dei procedimenti contributivi di cui
al presente regolamento e'  il  Servizio  competente  in  materia  di
promozione  sociale,  di  seguito   Servizio,   che   provvede   alla
concessione dei contributi  secondo  le  modalita'  del  procedimento
valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, commi 1 e  2,  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
 
                               Art. 6. 
 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
 
    1. La domanda, redatta sulla base della modulistica di  cui  agli
allegati A, B e C al presente regolamento, e con  l'osservanza  delle
vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, e' presentata al
Servizio entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno. 
    2. La domanda e' sottoscritta,  anche  digitalmente,  dal  legale
rappresentante dell'associazione o da altra persona munita di  delega
e poteri di firma. 
    3. La domanda e' corredata dalla scheda del progetto  presentato,
allegato B o C, in relazione alla tipologia del progetto. 
    4.  Ogni  associazione  puo'  presentare  una  sola  domanda   di
contributo ovvero partecipare in  qualita'  di  partner  ad  un  solo
progetto o ad una sola iniziativa formativa. Nel caso di  progetti  e
iniziative realizzati congiuntamente  da  due  o  piu'  associazioni,
nell'ambito di un rapporto di partenariato, la  domanda  deve  essere
presentata dalla sola associazione individuata come capofila. 
    5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4
e' causa di inammissibilita' della domanda. 
    6. In considerazione del combinato disposto degli articoli  40  e
42, comma 7, della legge, dal 1° gennaio 2015 la domanda  di  cui  al
comma 1 e' presentata mediante posta elettronica certificata (PEC). 
 
                               Capo II 
 
 
   Contributi per la realizzazione di progetti di utilita' sociale 
 
 
                               Art. 7. 
 
 
              Spese ammissibili e spese non ammissibili 
 
    1.  Sono  ammissibili  le  spese  direttamente  imputabili   alla
realizzazione del progetto. 
    2. Rientrano tra le spese ammissibili, le seguenti  tipologie  di
spesa,  comprensive  dell'Iva   nella   misura   in   cui   non   sia
definitivamente recuperata o recuperabile: 
    a)  compensi  a  professionisti  esterni  e  agli  associati  per
prestazioni di servizi, nel limite massimo del 30 per cento del costo
progetto, in conformita' a quanto  previsto  dall'articolo  18  della
Legge 7 dicembre 2000,  n.  383  (Disciplina  delle  associazioni  di
promozione sociale); 
    b) rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio dei soli  associati
coinvolti nel progetto  ed  entro  i  confini  del  territorio  della
regione Friuli Venezia Giulia; 
    c) spese di affitto sale e noleggio di materiali e attrezzature; 
    d) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo  e
promozionale, nel limite massimo del 10 per cento del costo progetto; 
    e)   spese   per   cancelleria,   tipografiche,   postali,   beni
consumabili, nel limite massimo del 10 per cento del costo progetto; 
    f) spese di personale dipendente  dell'associazione  direttamente
coinvolto nel progetto, nel limite massimo del 30 per cento del costo
progetto; 
    g) le spese per  l'assicurazione  stipulata  per  il  progetto  e
relativa ai soli associati coinvolti nel progetto. 
    3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per: 
    a) l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili; 
    b) l'acquisto di beni mobili registrati e di beni usati; 
    c) il personale dipendente dell'associazione proponente, oltre il
limite di cui al comma 2, lettera f); 
    d) l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari; 
    e) l'acquisto di beni anche deperibili da destinare a terzi; 
    f) vitto, alloggio e viaggio dei professionisti esterni; 
    g) rappresentanza; 
    h) iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio; 
    i) le spese per studi, ricerche ed indagini. 
    4.  Le  spese  devono  essere  sostenute   successivamente   alla
presentazione della domanda, devono riferirsi all'arco  temporale  di
durata  del  progetto  e   devono   essere   comprovate   da   idonea
documentazione giustificativa della spesa,  debitamente  quietanzata,
intestata all'associazione richiedente il contributo. 
    5. Le spese per il  personale  dipendente  di  cui  al  comma  2,
lettera f) devono essere  rilevabili  da  cedolini  paga  debitamente
quietanzati e dagli attestati di pagamento  delle  relative  ritenute
fiscali e previdenziali. Qualora il  personale  interno  sia  addetto
anche ad attivita'  estranee  al  progetto  finanziato,  deve  essere
rilevabile dal cedolino paga la quota parte dell'orario e  del  costo
direttamente riferibile all'iniziativa, pena l'inammissibilita' della
spesa. 
    6.  Gli  scontrini   fiscali   sono   ammessi   quale   documento
giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono
riferibili al soggetto beneficiario  e  permettono  di  conoscere  la
natura del bene o servizio acquistato. 
    7. Le spese per i professionisti esterni e per gli  associati  di
cui al comma 2 lettera a), devono mantenersi entro il limite  massimo
di 80,00 euro lordi orari e 400,00 euro lordi per giornata intera. 
    8. Le spese sostenute dagli associati di cui al comma  2  lettera
b), sono riconosciute entro il limite massimo di 20,00 euro a  pasto,
80,00 euro a pernottamento ed entro il limite massimo  di  un  quinto
del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con  il
proprio automezzo. 
 
                               Art. 8. 
 
 
            Criteri di valutazione e criteri di priorita' 
 
    1. La valutazione dei progetti di cui all'articolo  4,  comma  1,
lettera a), e'  effettuata  tenendo  conto  dei  seguenti  criteri  e
parametri: 
    a) sostenibilita' nel tempo  del  progetto:  il  punteggio  viene
graduato in relazione alla percentuale di cofinanziamento  con  fondi
propri dell'associazione proponente o con  altri  finanziamenti  gia'
concessi alla data di presentazione della domanda, rispetto al  costo
complessivo del progetto: 
      1) punti 10 se il progetto e' cofinanziato per una  percentuale
compresa tra il venticinque e il trenta per cento; 
      2) punti 15 se il cofinanziamento e' superiore  al  trenta  per
cento; 
      3) punti 20 se il cofinanziamento e' superiore al quaranta  per
cento; 
    b) dimensione ed economicita' del progetto:  il  punteggio  viene
graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo del  progetto
e numero degli associati direttamente coinvolti nell'organizzazione e
attuazione dello stesso: 
      1) punti 10 se il rapporto e' superiore a 150; 
      2) punti 15 se il rapporto e' compreso tra 100 e 149; 
      3) punti 20 se il rapporto e' compreso tra 50 e 99; 
      4) punti 25 se il rapporto e' inferiore a 50; 
    c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene
graduato in  relazione  al  numero  di  associazioni  che  propongono
congiuntamente il progetto ai sensi dell'articolo 4, comma 2: 
      1) punti 10 se il  progetto  e'  presentato  congiuntamente  da
almeno due associazioni; 
      2) punti 15 se il progetto e' presentato congiuntamente da  tre
associazioni; 
      3) punti 20 se il progetto e' presentato congiuntamente da piu'
di tre associazioni; 
    d) estensione  territoriale  del  progetto:  il  punteggio  viene
graduato in relazione al numero di comuni in  cui  si  realizzano  le
attivita': 
      1) punti 10 se il progetto e' proposto  nell'ambito  di  almeno
tre comuni; 
      2) punti 15 se il progetto e' proposto  nell'ambito  di  almeno
tre comuni localizzati nel territorio di almeno due province; 
      3) punti 20 se il progetto e' proposto  sull'intero  territorio
regionale, cioe' in almeno un comune per provincia; 
    e) coinvolgimento del  partenariato  istituzionale  pubblico:  il
punteggio  viene  graduato  in  relazione  al  numero   di   soggetti
istituzionali pubblici coinvolti: 
      1) punti 10 se il progetto prevede convenzioni  con  almeno  un
soggetto istituzionale pubblico; 
      2) punti 20 se il progetto prevede convenzioni con piu'  di  un
soggetto istituzionale pubblico. 
    2. Nel caso di progetti  a  parita'  di  punteggio,  l'ordine  di
graduatoria e' determinato dall'applicazione successiva dei  seguenti
criteri di priorita': 
    a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore  nell'ambito
del criterio di cui al comma 1, lettera b); 
    b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore  nell'ambito
del criterio di cui al comma 1, lettera a); 
    c) ordine cronologico di presentazione della domanda. 
 
                              Capo III 
 
 
   Contributi per la formazione e l'aggiornamento degli associati 
 
 
                               Art. 9. 
 
 
              Spese ammissibili e spese non ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili al contributo previsto per le  iniziative  di
formazione e aggiornamento sociale di cui all'articolo  4,  comma  1,
lettera b) le spese direttamente imputabili alla realizzazione  delle
iniziative stesse. 
    2. Rientrano tra le spese ammissibili le  seguenti  tipologie  di
spesa,  comprensive  dell'Iva   nella   misura   in   cui   non   sia
definitivamente recuperata o recuperabile: 
    a) compensi a professionisti esterni e a professionisti associati
per  attivita'  di  docenza,  in  conformita'   a   quanto   previsto
dall'articolo 18 della Legge 7  dicembre  2000,  n.  383  (Disciplina
delle associazioni di promozione sociale); 
    b) spese di locazione dei locali sede del corso di formazione nel
limite massimo del 30 per cento dell'iniziativa formativa; 
    c) spese di personale dipendente  dell'associazione  direttamente
coinvolto nell'iniziativa formativa con  riferimento  al  periodo  di
durata della stessa, nel limite massimo del 20 per  cento  del  costo
dell'iniziativa formativa; 
    d) spese per l'assicurazione stipulata per l'iniziativa formativa
e per i soli associati coinvolti nella stessa; 
    e) rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio dei soli  associati
partecipanti all'attivita' di  formazione  ed  entro  i  confini  del
territorio della regione Friuli Venezia Giulia; 
    f) spese di noleggio di materiali e attrezzature; 
    g)   spese   per   cancelleria,   tipografiche,   postali,   beni
consumabili,  nel  limite  massimo  del  10  per  cento   del   costo
dell'iniziativa formativa. 
    3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per: 
    a) l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili; 
    b) l'acquisto di beni mobili registrati e di beni usati; 
    c) il personale dipendente dell'associazione proponente, oltre il
limite di cui al comma 2, lettera c); 
    d) l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari; 
    e) l'acquisto di beni anche deperibili da destinare a terzi; 
    f) vitto, alloggio e viaggio dei professionisti esterni; 
    g) rappresentanza; 
    h) iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio; 
    i) le spese per studi, ricerche ed indagini. 
    4.  Le  spese  devono  essere  sostenute   successivamente   alla
presentazione della domanda, devono riferirsi all'arco  temporale  di
durata  del  progetto  e   devono   essere   comprovate   da   idonea
documentazione giustificativa della spesa,  debitamente  quietanzata,
intestata all'associazione richiedente il contributo. 
    5. Le spese per il  personale  dipendente  di  cui  al  comma  2,
lettera c) devono essere  rilevabili  da  cedolini  paga  debitamente
quietanziati e dagli attestati di pagamento delle  relative  ritenute
fiscali e previdenziali. Qualora il  personale  interno  sia  addetto
anche ad attivita'  estranee  al  progetto  finanziato,  deve  essere
rilevabile dal cedolino paga la quota parte dell'orario e  del  costo
direttamente riferibile all'iniziativa, pena l'inammissibilita' della
spesa. 
    6.  Gli  scontrini   fiscali   sono   ammessi   quale   documento
giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono
riferibili al soggetto beneficiario  e  permettono  di  conoscere  la
natura del bene o servizio acquistato. 
    7. Le spese per i professionisti esterni e per  i  professionisti
associati di cui al comma 2 lettera a), devono  mantenersi  entro  il
limite massimo di 80,00 euro lordi orari  e  400,00  euro  lordi  per
giornata intera. 
    8. Le spese sostenute dagli associati di cui al comma  2  lettera
e), sono riconosciute entro il limite massimo di 20,00 euro a  pasto,
80,00 euro a pernottamento ed entro il limite massimo  di  un  quinto
del costo del litro di benzina per ogni chilometro  percorso  con  il
proprio automezzo. 
 
                              Art. 10. 
 
 
            Criteri di valutazione e criteri di priorita' 
 
    1. La valutazione delle iniziative di cui all'articolo  4,  comma
1, lettera b), e' effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: 
    a) grado di partecipazione formativa: il punteggio viene graduato
in relazione  alla  percentuale  degli  associati  partecipanti  alla
formazione rispetto al totale degli associati: 
    1) punti 10 se la percentuale e' compresa tra il 30 ed il 50  per
cento; 
    2) punti 15 se la percentuale e' compresa tra il 51 ed il 70  per
cento; 
    3) punti 20 se la percentuale e' oltre il 70 per cento; 
    b) dimensione ed economicita' del progetto:  il  punteggio  viene
graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo del  progetto
e numero degli associati direttamente coinvolti nell'organizzazione e
attuazione dello stesso: 
    1) punti 10 se il rapporto e' superiore a 150; 
    2) punti 15 se il rapporto e' compreso tra 100 e 149; 
    3) punti 20 se il rapporto e' compreso tra 50 e 99; 
    4) punti 25 se il rapporto e' inferiore a 50; 
    c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene
graduato in  relazione  al  numero  di  associazioni  che  propongono
congiuntamente il progetto ai sensi dell'articolo 4, comma 2: 
    1) punti 10 se il progetto e' presentato congiuntamente da almeno
due associazioni; 
    2) punti 15 se il progetto e' presentato  congiuntamente  da  tre
associazioni; 
    3) punti 20 se il progetto e' presentato congiuntamente  da  piu'
di tre associazioni. 
    2. Nel caso di iniziative a parita'  di  punteggio,  l'ordine  di
graduatoria e' determinato dall'applicazione successiva dei  seguenti
criteri di priorita': 
    a)  iniziative  che  hanno   ottenuto   un   punteggio   maggiore
nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a); 
    b)  iniziative  che  hanno   ottenuto   un   punteggio   maggiore
nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b); 
    c) ordine cronologico di presentazione della domanda. 
 
                               Capo IV 
 
 
                   Disposizioni procedurali comuni 
 
 
                              Art. 11. 
 
 
               Comunicazione di avvio del procedimento 
 
    1.  Entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande, il Servizio provvede alla  comunicazione
di avvio del procedimento, ai  sensi  dell'articolo  14  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso),  mediante
pubblicazione sul sito internet regionale. 
 
                              Art. 12. 
 
 
             Istruttoria e formazione della graduatoria 
 
    1.  Il  Servizio,  attraverso  l'attivita'  istruttoria,  accerta
l'ammissibilita'  dei  progetti   e   delle   iniziative   formative,
verificando la completezza e la  regolarita'  formale  delle  domande
nonche', ai sensi dell'articolo 36, comma 6,  della  legge  regionale
7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e  dei
requisiti oggettivi dei progetti e delle iniziative stesse. 
    2. I progetti e le  iniziative  formative  risultati  ammissibili
sono valutati sulla  base  dei  criteri  stabiliti,  rispettivamente,
dagli articoli 8 e 10. Con decreto  emanato  dal  Direttore  centrale
competente in materia di  promozione  sociale  entro  novanta  giorni
dalla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande,   e
pubblicato sul sito della Regione, vengono approvati: 
    a)  le  graduatorie  in  cui  sono  inseriti,  secondo   l'ordine
decrescente di punteggio, i progetti e  le  iniziative  formative  da
finanziare, con l'indicazione dell'importo del  contributo  regionale
rispettivamente  assegnato,  nonche'  i  progetti  e  le   iniziative
formative ammissibili a contributo, ma non finanziabili  per  carenza
di risorse; 
    b) gli elenchi dei progetti  e  delle  iniziative  formative  non
ammissibili a contributo, con la sintesi  delle  motivazioni  di  non
ammissibilita'. 
    3.   Il   Servizio   comunica   per   iscritto   ai   richiedenti
l'assegnazione del contributo. 
    4. Nel caso di  rinuncia  o  di  esclusione  dal  contributo,  si
procede allo scorrimento della graduatoria. 
    5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti  rispetto
al  fabbisogno  necessario  ad  assicurare  l'entita'  di  contributo
prevista dall'articolo 4  comma  2,  a  favore  dell'ultimo  progetto
inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo  puo'
essere assegnato per  un  importo  inferiore,  a  condizione  che  il
beneficiario accetti formalmente di assicurare  con  altre  fonti  di
finanziamento la copertura dell'intero costo del progetto. 
    6. In considerazione del combinato disposto degli articoli  40  e
42, comma 7, della legge, dal 1° gennaio 2015 la comunicazione di cui
al comma 3 e tutte le comunicazioni al soggetto beneficiario relative
ai procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento  sono
effettuate esclusivamente a mezzo di  posta  elettronica  certificata
(PEC). 
 
                              Art. 13. 
 
 
                        Cumulo di contributi 
 
    1. I contributi previsti dal presente regolamento possono  essere
cumulati con altri benefici regionali o  di  altri  enti  pubblici  e
privati, fino alla copertura della  spesa  effettivamente  sostenuta,
come da dichiarazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c). 
    2. Qualora la somma dei contributi pubblici  e  privati  concessi
per la realizzazione  del  progetto  o  dell'  iniziativa  formativa,
comprese  le  eventuali  entrate  generate  dall'iniziativa,   superi
l'importo della spesa effettivamente  sostenuta  per  il  progetto  o
iniziativa formativa, il contributo  regionale  e'  proporzionalmente
rideterminato. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                    Avvio del progetto finanziato 
 
    1. Il progetto e l'iniziativa formativa  possono  essere  avviati
solo successivamente alla data  di  presentazione  della  domanda  di
contributo e  sono  avviati  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
comunicazione della concessione del contributo. 
 
                              Art. 15. 
 
 
        Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi 
 
    1. I contributi sono  concessi  con  decreto  del  Direttore  del
Servizio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul  sito
della Regione della  graduatoria  di  cui  all'articolo  12  comma  2
lettera a), secondo l'ordine della graduatoria. 
    2. Con il medesimo  decreto  di  concessione  viene  disposta,  a
titolo di anticipo e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di
stabilita' e di crescita, l'erogazione di un importo pari al  60  per
cento dell'ammontare del  contributo  concesso,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 4. 
    3. All'erogazione del saldo del contributo si provvede a  seguito
dell'approvazione del rendiconto di spesa, di cui all'articolo 18 del
presente  regolamento,  entro   sessanta   giorni   dalla   data   di
presentazione del rendiconto medesimo, compatibilmente con i  vincoli
del patto di stabilita' e di crescita. 
    4. Nel caso in cui l'associazione risulti  gia'  beneficiaria  di
contributi concessi dal Servizio  negli  esercizi  precedenti  ma,  a
seguito   dell'approvazione   del   rendiconto,   risulti   debitrice
dell'Amministrazione regionale  per  revoca  o  rideterminazione  dei
contributi  concessi,  l'erogazione  viene   disposta   solo   previa
compensazione  o  dopo  l'accertamento  della  restituzione,  con  le
modalita' previste dall'articolo 49, comma 1, della LR 7/2000,  delle
somme percepite e non utilizzate. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
    1. Il beneficiario del contributo e' tenuto ad apporre  su  tutto
il materiale relativo al progetto o iniziativa  formativa,  quale  in
particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi  pubblicitari,  il
logo  della  Regione  e  l'indicazione  del  Servizio  concedente  il
contributo. 
 
                              Art. 17. 
 
 
           Variazioni del progetto o iniziativa formativa 
 
    1.  Il  Direttore  del  Servizio   puo'   autorizzare   eventuali
variazioni degli elementi del progetto o  iniziativa  formativa  solo
nei casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilita'  di
realizzare le attivita' in modo  conforme  a  quanto  originariamente
programmato,  a  condizione  che  cio'  non  comporti  una   modifica
sostanziale del progetto o iniziativa formativa stessi. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1. I beneficiari sono tenuti a presentare a titolo di rendiconto: 
    a) l'elenco analitico della documentazione  giustificativa  delle
spese, redatta sul modello predisposto dal  Servizio,  esclusivamente
in  relazione  all'utilizzo  delle  somme  percepite  a   titolo   di
contributo, ai sensi dell'articolo 41 della legge; 
    b)  la  relazione  finale  dettagliata   sull'attivita'   svolta,
attestando che il progetto o iniziativa e' stato realizzato e che  il
contributo e' stato impiegato in conformita' ai fini per i  quali  e'
stato concesso; 
    c) la  dichiarazione  attestante  l'importo  totale  della  spesa
effettivamente sostenuta per il progetto  o  iniziativa  formativa  e
l'entita' e la provenienza di eventuali altri contributi ottenuti per
il medesimo progetto o  iniziativa,  comprese  le  eventuali  entrate
generate dall'iniziativa, tenuto conto che la  somma  dei  contributi
ottenuti non deve complessivamente superare l'ammontare  della  spesa
effettivamente sostenuta dal beneficiario. 
    2. Il termine per la rendicontazione e' fissato al  30  settembre
dell'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda. 
    3. Sono  riconosciute,  in  fase  di  rendicontazione,  eventuali
variazioni di spesa, rispetto a quanto indicato negli allegati B o C,
entro il limite massimo del venti per cento dell'importo  relativo  a
ciascuna categoria di spesa. 
    4. La documentazione giustificativa della spesa e'  intestata  al
soggetto beneficiario ed e' annullata in originale dallo stesso,  con
l'indicazione  che  la  spesa  e'   stata   sostenuta,   anche   solo
parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi della
legge regionale di riferimento. 
    5. Al fine di  agevolare  la  presentazione  del  rendiconto,  il
Servizio predispone e rende disponibile sul sito  internet  regionale
la relativa modulistica. 
 
                              Art. 19. 
 
 
              Revoca e rideterminazione del contributo 
 
    1. Il contributo e' revocato, in particolare, nei seguenti casi: 
    a) rinuncia del beneficiario; 
    b) venir meno dei requisiti di ammissibilita' di cui all'articolo
3 dichiarati all'atto di presentazione della domanda; 
    c) mancata  presentazione  del  rendiconto  nei  termini  di  cui
all'articolo 18, comma 2; 
    d) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto
o iniziativa formativa originariamente programmati; 
    e) rendicontazione di un importo inferiore al cinquanta per cento
del contributo concesso. 
    2. La revoca del contributo comporta  l'obbligo  di  restituzione
delle somme percepite, secondo quanto previsto dall'articolo 49 della
legge regionale 7/2000. 
    3. Qualora la spesa rendicontata, risulti inferiore al contributo
concesso, si procede alla rideterminazione del contributo medesimo. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Il Servizio puo' effettuare in qualsiasi momento  ispezioni  e
controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                       Disposizione di rinvio 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   nel   presente
regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000
e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                     Modifiche della modulistica 
 
    Eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati A, B e  C  del
presente regolamento sono disposte  con  decreto  del  Direttore  del
Servizio, da pubblicare sul sito internet regionale. 
 
                               Capo V 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
 
                              Art. 23. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Per l'anno 2014 la domanda per i contributi di cui ai Capi  II
e III e' presentata entro il termine perentorio  di  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  ed  il
termine di rendicontazione e' indicato nel decreto di concessione  di
cui all'articolo 15, commi 1 e 2. 
    2. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 4, limitatamente
ai contributi concessi per l'anno 2014, considera quelli concessi  ai
sensi del decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008,  n.
255 (Regolamento per la concessione  di  contributi  a  favore  delle
associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo  4,  comma
35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30). 
    3. Fino alla data di entrata in vigore  del  regolamento  per  la
tenuta del registro di cui all'articolo 20 della legge, si  considera
l'iscrizione nel Registro disciplinato  con  decreto  del  Presidente
della Regione del 17 ottobre 2003, n. 0381/Pres. (Regolamento per  la
tenuta  del  Registro  regionale  delle  associazioni  di  promozione
sociale). 
    4. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della  legge,  il  decreto
del Presidente della Regione n. 255/2008 continua  ad  applicarsi  ai
procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata  in  vigore
del presente regolamento. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. E' abrogato  il  regolamento  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 255  (Regolamento  per
la  concessione  di  contributi  a  favore  delle   associazioni   di
promozione sociale, ai sensi dell'articolo 4, comma 35,  della  legge
regionale 28 dicembre 2007, n. 30). 
 
                              Art. 25. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della   Regione
Friuli-Venezia Giulia. 
    (Omissis).