Art. 2 
 
                      Modifiche all'articolo 33 
                    della legge regionale 28/2005 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale  28/2005  dopo
le parole: "fiere promozionali" sono inserite le seguenti:  ",  fiere
specializzate nel settore dell'antiquariato". 
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge  regionale  28/2005
e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, il
comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la
partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di  oggetti
di antiquariato, modernariato e di oggetti e  capi  di  abbigliamento
sartoriali di alta moda d'epoca, nei posteggi ad  essi  appositamente
riservati ai sensi dell'articolo 38, comma 1-bis.". 
  3. Dopo il comma  2-bis  dell'articolo  33  della  legge  regionale
28/2005 e' aggiunto il seguente: 
  "2-ter. Al  fine  del  rilascio  delle  concessioni  temporanee  di
posteggio ai soggetti di cui al comma 2-bis, il  comune  tiene  conto
dell'anzianita' di esercizio dell'impresa comprovata  dall'iscrizione
nel registro delle imprese e,  a  parita',  determina  gli  ulteriori
criteri.".