Art. 2 Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 28/2005 1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 28/2005 dopo le parole: "fiere promozionali" sono inserite le seguenti: ", fiere specializzate nel settore dell'antiquariato". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 28/2005 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca, nei posteggi ad essi appositamente riservati ai sensi dell'articolo 38, comma 1-bis.". 3. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 33 della legge regionale 28/2005 e' aggiunto il seguente: "2-ter. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio ai soggetti di cui al comma 2-bis, il comune tiene conto dell'anzianita' di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parita', determina gli ulteriori criteri.".