Art. 3 Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 28/2005 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 28/2005 e' inserito il seguente: "4-bis. L'autorizzazione e la contestuale concessione nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorita': a) maggiore professionalita' acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, e dotate di un minimo di duecento posteggi; b) a parita', possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte; c) a ulteriore parita', si applicano i criteri di cui al comma 3.". 2. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 34 della legge regionale 28/2005 e' inserito il seguente: "4-ter. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 4-bis, in sede di prima applicazione l'anzianita' acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione puo' avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo.".