Art. 3 
 
                      Modifiche all'articolo 34 
                    della legge regionale 28/2005 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 34 della legge  regionale  28/2005
e' inserito il seguente: 
  "4-bis. L'autorizzazione e la contestuale concessione  nelle  fiere
specializzate nel settore dell'antiquariato sono  rilasciate  tenendo
conto dei seguenti criteri di priorita': 
    a) maggiore professionalita' acquisita con la partecipazione, nei
tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel
settore  dell'antiquariato,  di  particolare  importanza  e   pregio,
nazionali e  internazionali,  e  dotate  di  un  minimo  di  duecento
posteggi; 
    b) a parita', possesso di diploma di scuola secondaria  superiore
o di laurea, anche triennale, attinenti  al  settore  artistico,  dei
beni culturali o della storia dell'arte; 
    c) a ulteriore parita', si applicano i criteri di  cui  al  comma
3.". 
  2. Dopo il comma  4-bis  dell'articolo  34  della  legge  regionale
28/2005 e' inserito il seguente: 
  "4-ter. Nelle fiere specializzate  nel  settore  dell'antiquariato,
ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma  4-bis,  in
sede di prima applicazione l'anzianita' acquisita  nel  posteggio  al
quale si riferisce la selezione puo' avere specifica valutazione  nel
limite del 40 per cento del punteggio complessivo.".